"Apprendo dalle agenzie di stampa che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Fitto, avrebbe disposto l'impugnativa, mediante conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, delle deliberazioni con le quali la Giunta regionale di Governo ha provveduto alla nomina di 9 dirigenti generali esterni". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo,

dopo la diffusione delle prime notizie provenienti da palazzo Chigi sull'impugnativa delle nomine dei dirigenti generali della Regione Siciliana. "Si tratta di una notizia che era stata anticipata dai vertici regionali del partito del Ministro Fitto". Sembrerebbe che la violazione venga individuata nel fatto che la percentuale di nominati sia pari al 30% dei posti disponibili, mentre la legge nazionale prevede un limite del 10%". "Se le notizie trovassero riscontro - continua Lombardo -, saremmo di fronte ad un accadimento che, oltre a non avere precedenti noti, lascia attoniti per la sua palese estraneita' al sistema istituzionale". "Infatti, secondo quanto prevede l'art. 14 dello Statuto, la Regione siciliana ha potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici regionali e del suo personale. Nessuna competenza ha, in materia, lo Stato, le cui leggi trovano applicazione solo se la Regione non abbia altrimenti disposto". "Ebbene, l'art. 9, comma 8, della l.r. n. 10/2000, come modificato dalla l.r. n. 19/2008, prevede che la percentuale di dirigenti esterni che possono essere nominati dalla Regione siciliana sia pari al 30% dei posti di dirigente generale disponibili in organico e, dunque, in presenza di una norma regionale espressa, la norma statale non puo' trovare applicazione". "Peraltro, la legge regionale e' stata positivamente vagliata dal Commissario dello Stato - che in Sicilia non e' il Commissario del Governo - e, dunque, deve ritenersi perfettamente conforme alla Costituzione". "Inoltre, posto che il conflitto si svolge a livello di legislazione statale e regionale (con prevalenza di quest'ultima: lo Statuto ha infatti rango di legge costituzionale), lo strumento del conflitto di attribuzioni e' inidoneo allo scopo, essendo relativo, nel frangente, ai conflitti fra Organi dello Stato e fra Regioni che si svolgano mediante atti che non siano espressione di potesta' legislativa". (gra/mav)