Estratto gazzetta uifficiale n. 179 del 4-8-2014 Serie Generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero entro il 2014; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
………….OMISSIS…………..
Art. 10 Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero 1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. 3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.». 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.
 
GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VOTANO PER ELEGGERE I LORO COMITES (Comitati degli Italiani all'Estero)
Entro la fine dell’anno si voterà in tutte le circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila cittadini italiani per eleggere i membri dei COMITES cioè dei COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
COSA SONO I COMITES?
? I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana.
I COMITES, in collaborazione, oltre che con le Autorità consolari, anche con le Regioni e le autonomie locali nonché con Enti e Associazioni operanti nella circoscrizione consolare, promuovono, nell'interesse della collettività italiana residente nella circoscrizione, tutte quelle iniziative ritenute opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione professionale, settore ricreativo e tempo libero.
I COMITES, previa intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione alle Autorità e alle Istituzioni locali.
I COMITES sono composti da 12 membri, per le collettività fino a 100.000 cittadini italiani residenti nella circoscrizione, o da 18 membri, per le collettività composte da più di 100.000 cittadini italiani residenti.
I MEMBRI DEI COMITES restano in carica cinque anni e non percepiscono remunerazione per la loro attività.
PER CHI SI VOTA?
? I membri dei COMITES sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni circoscrizione consolare. I connazionali possono organizzarsi per formare liste di candidati composte da persone che godono della loro fiducia, tra le quali verranno poi eletti i membri dei Comitati.
COME SI VOTA?
? I cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali e residenti da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare, votano per corrispondenza, purché abbiano fatto pervenire – entro la scadenza prevista per legge - all’Ufficio consolare di riferimento apposita domanda.
L'Ufficio consolare competente entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto invierà a ciascun elettore, che abbia presentato la domanda di ammissione al voto, un plico contenente il materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto.
Il cittadino esprime il proprio voto, seguendo le istruzioni fornite, quindi restituisce per posta al proprio Ufficio consolare la scheda utilizzando la busta già affrancata contenuta nel plico elettorale. La busta deve essere inviata al più presto possibile in modo da giungere a destinazione non oltre le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
Normativa di riferimento (consultabile sul sito internet: www.normattiva.it):
Legge 23 ottobre 2003, n. 286;
D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395
D.L. 1 agosto 2014, n. 109
N.B. Il D.L. 109/2014 è soggetto a conversione parlamentare e quindi potrà, in tale sede, essere modificato