Qui di seguito La circolare della Federazione Italiana Gioco del 22 febbraio 2018
La circolare della Federazione Italiana Gioco Calcio del 22 febbraio 2018
La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) all'art. 1, comma 369,
ha previsto che :"Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva …, i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani." In attuazione di tale disposizione, con la circolare del 22 febbraio 2018 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha diffuso le nuove norme in materia di tesseramento dei minori stranieri, ricordando che possono tesserarsi con le stesse procedure previste per i loro coetanei italiani, presentando la medesima documentazione, fatta salva l'obbligatorietà di presentare i seguenti ulteriori documenti: – certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento – documento identificativo del calciatore – documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale – dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: – provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; – autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore. Si ricorda che con la legge del 26.1.2016, n. 12 era già stato consentito il tesseramento dei minori stranieri regolarmente residenti in Italia a parità di condizioni con i cittadini italiani dal compimento dei dieci anni. Tale tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. Fonte: Asgi (26 marzo 2018)