Moratoria delle sanzioni e delle espulsioni a partire dal 9 agosto. Dal 16 ottobre pene fino a 4 anni e 6 mesi ai datori di lavoro che occupano gli irregolari. Pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 109. Esclusi dall’emersione i datori di lavoro stranieri privi di carta di soggiorno. Procedura particolarmente onerosa (1.000 euro a lavoratore più la regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi)

e restrizioni dei mezzi di prova della presenza in Italia del lavoratore i passaggi più critici della norma. Dal 16 ottobre permessi premiali a chi denuncerà gli sfruttatori. La regolarizzazione annunciata da tempo è ora legge. Nella GU del 25 luglio è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’articolo 5 “Disposizione transitoria” reca le disposizioni per l’emersione dei lavoratori stranieri occupati irregolarmente. Vediamo i presupposti e le condizioni mentre per il dettaglio delle procedure si dovrà attendere un decreto interministeriale che sarà adottato entro il 29 agosto.

Chi può attivare il procedimento di regolarizzazione

Solo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno CE (carta di soggiorno). Esclusi perciò tutti i datori di lavoro non Ue titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato, famiglia, ecc. Nessun cenno ai familiari non comunitari dei cittadini Ue e italiani titolari della specifica carta di soggiorno prevista dalla normativa europea ma è del tutto verosimile che la lacuna venga sanata con circolare. Esclusi inoltre i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella patteggiata, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati in materia di prostituzione e sfruttamento dei minori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale e per i reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Esclusi anche i datori di lavoro che dopo aver richiesto il nulla osta al lavoro o presentato domanda nell’ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare (2009? o anche 2002?) non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno oppure alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà essere titolare di un reddito minimo il cui importo sarà fissato con decreto interministeriale.

Requisiti del rapporto di lavoro

Il lavoratore deve essere occupato (irregolarmente e con rapporto a tempo pieno salvo trattarsi di lavoro domestico o di assistenza alle persone per i quali sono sufficienti anche 20 ore settimanali) alle dipendenze del richiedente da almeno tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto (9 agosto e quindi dal 9 maggio 2012) e lo sia ancora al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (primo giorno utile il 15 settembre, ultimo il 15 ottobre).

Quali lavoratori non possono essere regolarizzati

Il lavoratore, per essere regolarizzato, deve essere presente in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. La presenza, anteriore a tale data, dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici (una tessera STP, un permesso di soggiorno, un timbro d’ingresso della frontiera italiana sul passaporto, ecc). Sono esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri: destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1, TUI) o perché pericolosi per la sicurezza pubblica (art. 13, comma 2, lett. c, TUI); segnalati nella banca dati Schengen come inammissibili; condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella patteggiata, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale; comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

Quanto costa

Il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. Inoltre, al momento della stipula del contratto di soggiorno, dovrà dimostrare di aver versato regolarmente retribuzione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Moratoria

Dal 9 agosto e fino alla conclusione del procedimento di emersione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, ed all’impiego irregolare dei lavoratori stranieri anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale, con esclusione di tutti i reati previsti dall’articolo 12 TUI (favoreggiamento dell’ingresso di clandestini, della permanenza, cessione di immobili, ecc). Nello stesso arco di tempo sono sospese le espulsioni tranne che nei casi sopra indicati come ostativi alla regolarizzazione.

La procedura post domanda

Lo Sportello unico per l’immigrazione, acquisiti i pareri di questura e DPL (sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento dei contributi previsti. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’Inps. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione. Però, se l’esito negativo del procedimento non sia imputabile al datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi a suo carico sono archiviati. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno si estinguono reati ed illeciti amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Per conoscere nel dettaglio le modalità di presentazione delle domande e le indicazioni operative sui passaggi meno chiari della norma si dovrà attendere l’emanazioni delle circolari dei Ministeri dell’interno, del lavoro e dell’Inps.

Le altre diposizioni del decreto

Non solo emersione, ma anche pene particolarmente severe per i datori di lavoro che al termine della regolarizzazione occuperanno stranieri irregolari, soprattutto se in condizioni di sfruttamento. Infatti, oltre ad un aumento delle pene già previste dal TUI che potranno arrivare a 4 anni e 6 mesi di reclusione (oltre alle sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche fino a 150mila euro), con la condanna verrà applicata la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio e si dovranno corrispondere i contributi omessi, minimo per una durata presunta di tre mesi (salvo prova contraria di un minor periodo di occupazione). Infine, a favore dello straniero, la norma stabilisce che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, il lavoratore che denuncerà il datore di lavoro e coopererà nel procedimento penale, potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari rinnovabile per tutta la durata del procedimento penale. (Raffaele Miele)