Nella circolare n. 73 del 2022, l’INPS torna ad occuparsi delle indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti. In alcuni casi l’erogazione avviene in automatico da parte dell’Istituto, in altri è mnecessaria la presentazione di una domanda da parte dell’avente diritto.
L’Istituto specifica anche che l’erogazione avverà con le retribuzioni di competenza del mese di luglio" precisa Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa in una nota per IPSOA. Con la circolare n. 73 del 25 giugno 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensonistici, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero per almeno una mensilità (. L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), nel mese di luglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 con denuncia Uniemens entro il 31 agosto. Il riconoscimento avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti di legge. Nonostante il testo di legge abbia indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno 23 giugno 2022. N.B. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”: in questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità spetta in misura intera anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale. Lavoratori stagionali e intermittenti L’INPS erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. N.B. Il pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022. L’INPS erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Anche in questo caso l’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Esposizione nel flusso UniEmens I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L031; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” valore “N”; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese “06- 07/2022”; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare. Esposizione nella sezione “PosPA” del flusso UniEmens I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento nel modo seguente: - nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno 2022; - nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese 06 o 07; - nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “35; - nell’elemento “Importo” l’importo da recuperare. Esposizione nella sezione PosAgri del flusso UniEmens I datori di lavoro agricoli, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”. Una tantum pensionati L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022. Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse Previdenziali Privatizzate il pagamento sarà effettuato unitamente alla pensione. Altre categorie di soggetti E’ prevista l’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19. L’indennità una tantum è erogata in automatico d’ufficio dall’INPS - titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno - beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 - percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori intermittenti; - lavoratori autonomi occasionali; - lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; - lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori dello spettacolo. Collaboratori coordinati e continuativi Si prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro. Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo E’ riconosciuta un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. L’indennità una tantum è erogata a domanda. Lavoratori domestici E’ prevista l’erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari: - di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; - di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32. L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata: - dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 per dai lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo, dai collaborator coordinate e continuativi, dai lavoratori stagionali e intermittenti; - dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 da parte dei lavoratori domestici La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page dell’INPS, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa (25/06/2022-ITL/ITNET)