alle prese con le numerose sfide che bisognerà affrontare nel prossimo futuro, anche in considerazione del progressivo allargamento dell’Unione Europeaâ€. Questo il commento dell'assessore regionale all' Industria, Pippo Gianni, all'approvazione del disegno di legge, “Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Siciliaâ€. Il documento si caratterizza per la selettività degli interventi, che si focalizzano verso settori ben definiti in relazione all’impatto atteso sul sistema produttivo e la riqualificazione della relativa spesa verso interventi a maggiore valore aggiunto.
Di seguito sintesi degli articoli.
Articolo 1:
aiuti agli investimenti. Si prevede l’introduzione di un regime di aiuti diretto a sostenere lo sviluppo ed il potenziamento tecnologico del sistema industriale siciliano di qualità . L’intervento, finalizzato a consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano maggiormente competitivo, si rivolge all’imprenditoria esistente in possesso di particolari caratteristiche di solidità finanziaria, di capacità di affrontare il mercato con successo e di affidabilità , anche per l’adeguatezza del livello tecnologico delle proprie produzioni e si caratterizza, quindi, per una marcata selettività . Sempre in vista della massima flessibilità , si intende consentire, sulla base dei provvedimenti sopra menzionati e, naturalmente, nei limiti dei massimali d’aiuto consentiti dalla Commissione europea, la fruizione dell’aiuto anche scegliendo un mix personalizzato di forme di trasferimento tra contributo in conto impianti (fruibile anche sotto forma di credito d’imposta) e contributo in c/interessi o finanziamento agevolato.
Con l’articolo 2,
Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile, si autorizza l’Assessorato dell’Industria a concedere, in collegamento con la precedente programmazione, agevolazioni in favore di iniziative di investimento proposte da piccole e medie imprese, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. L’intervento è diretto a sostenere, attività che possono portare nuova linfa e nuove prospettive nel tessuto produttivo siciliano e che tuttavia comportano un maggiore grado di incertezza in relazione ai ritorni (nel senso più ampio possibile del termine), per il settore pubblico. Si tratta di progetti di investimento caratterizzati da maggiore rischiosità in relazione alle caratteristiche dei soggetti che li intraprendono o dell’oggetto delle attività imprenditoriali. I tratti comuni di queste tipologie di investimento - tra cui progetti di spin-off, anche derivanti dal mondo della ricerca, attività di incubazione di impresa - sono rappresentati dalle condizioni di debolezza che i proponenti si trovano a fronteggiare, con riferimento all’accesso al credito, alle necessità di un supporto finanziario specifico per la fase di avvio, all’esigenza di know-how manageriale ed al contenuto volume finanziario dell’iniziativa. Al fine di agevolare l’avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, è prevista la concessione, in regime de minimis, di contributi a copertura totale dei costi sostenuti nel primo anno di vita per la costituzione e il tutoraggio nonché, in misura scalare, per la copertura delle spese sostenute dall’impresa per servizi di assistenza tecnica, economica, giuridica e commerciale (servizi reali) dal primo al terzo anno. Scopo della norma è evitare che l’impresa possa, durante la prima fase della propria esistenza, nella quale la produzione di reddito è notoriamente limitata o nulla, trovarsi in situazione di crisi finanziaria.
 Articolo 3:
Iniziative agevolabili nel settore dell’energia. L’intervento mira a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, a sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonché a sostenere investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente.
 Articolo 4:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’intervento, nel quadro di un complessivo potenziamento della capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, è specificamente rivolto ad incentivare, mediante la concessione di contributi in regime de minimis, la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei settori manifatturieri, nonché a favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi nell’ambito delle applicazioni delle suddette tecnologie., nonché favorire la nascita di nuove piccole e medie aziende attive nel settore dell’e-commerce.
 Articolo 5:
Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Prevede la possibilità di concessione di aiuti alle imprese singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale sviluppo sperimentale e innovazione.
L’articolo 6:
Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali. Introduce una nuova specifica figura di contratti di programma, riservata alle iniziative concernenti grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio, aventi contenuto innovativo, riguardanti le attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, quelle di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale. Obiettivo dell’intervento è attrarre, con forme di incentivazione negoziate, nuovi grandi investimenti nel territorio e, nel contempo, promuovere un indotto stabile e qualificato attraverso il coinvolgimento nei nuovi programmi industriali delle imprese esistenti sul territorio stesso, anche incentivandole a fare sistema.
L’articolo 7:
Finanziamenti alle commesse. L’intervento è destinato al finanziamento pari al 50 per cento dell’ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite da piccole e medie imprese industriali, ivi comprese le artigiane, operanti in Sicilia, supportando come meccanismo che prevede la possibilità di riutilizzo dell’importo finanziato nell’arco di un triennio, la gestione finanziaria delle commesse pubbliche o private, acquisite ovvero acquisende, mediante l’anticipazione pro quota dei costi della materia prima e del lavoro. Sulla base del massimale di aiuto concedibile in regime de minimis, si stima che l’ammontare massimo del finanziamento erogabile a ciascuna impresa possa raggiungere i 2 milioni di euro.
L’articolo 8:
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. Consente di corrispondere contributi in conto interessi per i finanziamenti concessi da banche convenzionate, per il consolidamento a medio termine delle passività a breve. Lo strumento è finalizzato a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese siciliane operanti nel settore estrattivo, manifatturiero e dei servizi, e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio e finanziario. Si prevede rientrino nell’operatività dello strumento le seguenti operazioni: finanziamenti concessi da banche alle imprese destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve (debiti verso banche entro l’esercizio, in essere ad una certa data); Piani di rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario. L’agevolazione, concedibile anche a fronte dei costi di acquisizione delle garanzie a fronte del finanziamento, è condizionata all’aumento dei mezzi propri dell’impresa beneficiaria, pari almeno al 10 per cento del finanziamento concesso. La misura è destinata a raggiungere un obiettivo di interesse generale, fornendo un supporto decisivo alla struttura finanziaria delle imprese siciliane, nel delicato momento di crisi che si sta vivendo.
Articolo 9:
Fondo a gestione separata. Si tratta di un fondo di garanzia.
L’articolo 10:
 presiti partecipativi. Sostituisce i commi da 1 a 9 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di prestiti partecipativi, già sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66. L’ulteriore parziale novella si rende necessaria per adeguare la normativa ai vigenti orientamenti comunitari in materia di interventi in favore del capitale di rischio e, in particolare, alle previsioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio. La misura è destinata a raggiungere un obiettivo di interesse generale, affrontando una disfunzione di mercato, rappresentata dal favorire la partecipazione di capitale privato a finanziamento di programmi di sviluppo di piccole e medie imprese. Il regime è destinato alle sole piccole e medie imprese (le disposizioni sostituite prevedevano, invece, anche l’intervento a favore delle grandi imprese) e, al fine di rispondere alle richiamate previsioni comunitarie, non contempla la concessione di alcun tipo di aiuto, né di garanzie personali (il regime originario prevedeva la concessione di un contributo in conto interessi e concessione di garanzia, cosa che, nella logica del capitale di rischio indurrebbe la Commissione ad interpretare la stessa come una limitazione inammissibile del rendimento per l’investitore pubblico).
Gli articoli 11 e 12:
accertamenti di spesa e controlli e norme di salvaguardia comunitaria, sono articoli tecnici Infine, l’articolo 13: Norme per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate, destina una quota pari al 20 % delle risorse della legge ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali che verranno ubicate in zone agricole svantaggiate. Santina Scolaro