ROMA\ aise\ - Un Cgie più snello (25 consiglieri in meno) e più autonomo, eletto sempre per votazione di secondo grado, ma dopo la presentazione di liste che abbiano quote riservate a giovani e donne. Spariti i consiglieri di nomina governativa, spazio a rappresentanti delle associazioni dei migranti in Italia; infine, più poteri al segretario generale e più peso agli "organi" del Consiglio.
Queste in sintesi alcune delle novità contenute nella proposta di legge per la riforma che Consiglio Generale presentata dai deputati del Pd eletti all’estero Porta, Bucchino, Fedi, Garavini e Narducci. Un testo – ancora in attesa di assegnazione alla commissione competente – che muove dalla necessità di riformare l’organismo di rappresentanza alla luce della presenza in Parlamento dei 18 eletti all’estero. Una proposta "di transizione", si sottolinea nella presentazione, che "riveda le funzioni, l’assetto e il modo di operare del CGIE nel quadro dei notevoli mutamenti intervenuti negli ultimi anni nello scenario migratorio mondiale e italiano e alla luce dell’auspicabile coordinamento con i parlamentari eletti all’estero" in una stagione politica come quella attuale in cui si discute di una riforma costituzionale che "mette in discussione" anche "la stessa presenza in Parlamento degli eletti nella Circoscrizione Estero nella sua quantità e nella sua collocazione istituzionale". Quindi, tenendo presente il documento elaborato dallo stesso Consiglio generale, la proposta di legge interviene "sulla legge esistente (18-6-1998 n. 198), che già aveva rivisitato e perfezionato quella istitutiva del 1989, allo scopo di innestare su un corpo già collaudato le pur significative modifiche che si pensa di introdurre". Ventuno gli articoli che compongono il testo che pubblichiamo integralmente di seguito.
"Art. 1 (Natura e finalità ) 1. Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), con i Comitati per gli Italiani all’estero (COMITES), di cui alla legge 23.10.2003 n.286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all’estero. 2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all’estero e di promuoverne lo sviluppo e l’affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all’interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità vivono ed operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese, nelle forme previste dalla legge 27-12-2001 sull’esercizio del voto all’estero e dalle altre leggi in vigore. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un’identità aperta e plurima. fondata sul patrimonio culturale e linguistico d’origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all’estero nelle realtà nelle quali essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l’Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione degli interessi commerciali delle aziende italiane e di quelle appartenenti a italiani operanti all’estero.
Art. 2 (Azioni) 1. Per l’attuazione dei fini di cui all’articolo 1 il CGIE provvede a: a) analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all’estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all’affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all’evoluzione delle giovani generazioni, e sollecitare su di esse interventi dei soggetti competenti rivolti al loro soddisfacimento; b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero; c) integrare con propri rappresentanti la Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome – CGIE, di cui all’art. 17/bis della legge n. 198 del 1998, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo; d) segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane, d’accordo con I COMITES e con l’aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli stati; e) coordinare a livello nazionale, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, l’attività dei COMITES, in costante dialogo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, e sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e raccogliere indicazioni e problematiche da rappresentare alle istituzioni italiane; f) realizzare stabili collegamenti con gli eletti nella Circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base e, nello stesso tempo, la costante informazione e il coinvolgimento del CGIE in ordine alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie interessanti gli italiani all’estero; g) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi; h) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento e alla Regioni, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.
Art. 3 (Competenze) 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie: a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; c) criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all’estero; d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali; f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all’estero realizzati tramite gli Istituti di Cultura e le strutture universitarie che per i loro progetti ricevano finanziamenti pubblici. 2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all’estero affrontate dal Governo e, in caso di richiesta, dal Comitato dei Presidenti delle Regioni o da singole Regioni. 3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. 4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli Enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente. 5.In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di Presidenza di cui all’articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. 6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta. 7. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all’estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1del presente articolo, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e consiliari.
Art. 4 (Composizione) 1. Il CGIE è composto da settantanove membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 6. 2. I sessanta membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all’estero sono eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli 5 e 6, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. 3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana. 4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani. 5. Nell’elezione dei membri provenienti dall’estero deve essere favorita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non superiore ai 35 anni, possono essere anche di origine italiana. 6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue: a) sette dalle associazioni nazionali dell’emigrazione; b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane; c) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero; f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.
Art. 5 (Elezione) 1. I membri di cui all’articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 35 per cento, tenendo conto dei requisiti fissati dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, che devono contenere un numero di candidati doppio del numero dei componenti da eleggere. Nelle liste, una quota del 25 per cento dei candidati deve essere riservata a donne, un’altra quota del 25 per cento a giovani di età non superiore a 25 anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.
Art. 6 (Integrazione dell’assemblea elettorale) 1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.
Art. 7 (Ineleggibilità ) 1. Non possono essere eletti membri del CGIE i parlamentari della Circoscrizione Estero e i componenti del Parlamento Europeo. 2. Ciascun membro del CGIE non può fare parte dell’organismo per più di due mandati consecutivi.
Art. 8 (Durata) 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli Italiani all’estero (COMITES). 2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.
Art. 9 (Sostituzioni) 1. In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei sessanta membri del CGIE di cui all’articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l’esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria. 2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri. 3. In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei diciannove membri del CGIE designati ai sensi dell’articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire. 4.I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.
Art. 10 (Rappresentanti ed esperti) 1. Partecipano ai lavori dell’Assemblea del CGIE, con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed esperti: a) i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o loro delegati; c) il direttore generale per gli italiani all’estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri; d) il direttore generale per le politiche culturali del Ministero degli affari esteri; e) il direttore generale dell’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) il direttore generale del Ministero della Scuola, Università e Ricerca scientifica; g) un esperto designato dal Ministro dell’Interno, uno dal Ministro per il commercio con l’estero, uno dal Ministro della cultura; h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; i) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate; l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative; m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni tematiche, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsando le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. 3. Il Segretario Generale è tenuto comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a nove parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia, che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.
Art. 11 (Segretario Generale) 1. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario Generale che lo rappresenta nei rapporti esterni, convoca l’Assemblea Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte. 2. In apertura delle riunioni dell’Assemblea plenaria e del Comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.
Art. 12 (Convocazioni) 1. Il CGIE è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria due volte all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni. 2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all’estero di cui alla lettera h del comma 1 dell’articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza. 4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.
Art. 13 (Organi) 1. Sono organi del CGIE: a. l’Assemblea plenaria; b. il Segretario generale; c. il Comitato di Presidenza; d. le Assemblee continentali. Le aree continentali rappresentate dalle Assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all’art. 6 della legge 27-12-2001 n. 459. Le Assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l’anno nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Segretario generale eletto per ogni area. 2. Il CGIE si avvale ordinariamente di Commissioni permanenti di lavoro per tematiche dell’emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario. Esso può costituire gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’Assemblea plenaria istituisce laddove ne ravvisi la necessità .
Art. 14 (Riunioni) 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri. 2. Le riunioni dell’Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle Commissioni permanenti di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche. 3. Le riunioni delle Assemblee continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree. 4. Le Assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell’area, e trasmettono proposte motivate all’Assemblea Generale e al Comitato di Presidenza. Esse redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l’Italia ed i Paesi dell’area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. 5. Le Assemblee continentali, nella loro prima riunione, convocata dal Segretario Generale, eleggono i rispettivi Vice Segretari, che devono ottenere la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno dei candidati consegue tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto chi consegue il maggior numero di voti. La stessa procedura si segue per l’elezione del Vice Segretario per i componenti di nomina governativa. 6. Alle Assemblee continentali possono partecipare con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti delle ripartizioni elettorali della Circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree continentali. 7. Alle Assemblee continentali possono partecipare fino a sei membri di nomina governativa per ciascuna area, scelti a rotazione dal Comitato di Presidenza tra quelli che ne avanzano richiesta. Tali membri intervengono con facoltà di parola e di proposta e hanno lo stesso trattamento economico dei componenti delle Assemblee continentali.
Art. 15 (Costituzione degli organi) 1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Segretario generale, da un Vice Segretario generale eletto da ciascuna Assemblea continentale, da un Vice segretario generale eletto dai diciannove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 6, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da due membri per ognuna delle aree continentali, di cui all’art. 13, comma 1, lett. D. 2. Per l’elezione del Segretario generale e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E’ eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Per l’elezione dei componenti il Comitato di presidenza in rappresentanza delle rispettive Assemblee continentali ciascun componente l’Assemblea può votare per un solo candidato. Sono eletti, nell’ordine, coloro che ricevono il maggior numero di preferenze. Lo stesso criterio si segue per i rappresentanti dei nominati con decreto governativo. 3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all’anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività , l’elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. Esso fissa l’ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE, dalle Assemblee continentali e dalle commissioni tematiche. 4. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle Assemblee continentali e delle Commissioni tematiche il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all’articolo 7, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. 5. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull’attività svolta con apposita relazione scritta.
Art. 16 (Personale) 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. 2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata. 3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’interno della pubblica amministrazione. 4. I Vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all’articolo 14, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.
Art. 17 (Rapporti con i COMITES) 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono. 2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. 3. I Presidenti degli Intercomites costituiti nei Paesi facenti parte delle rispettive aree continentali partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, alle Assemblee continentali, Ai fini del rimborso delle spese sostenute, si usa lo stesso trattamento riservato ai componenti del CGIE: 4. Almeno una volta l’anno i membri del CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio. 5. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.
Art. 18 (Rimborsi) Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 200 giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 1.000 annui, aumentato a euro 1500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a euro 2.000 annui per il Segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione.
Art. 19 (Oneri finanziari) 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo. 2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in euro 2,5 milioni per l’anno 2009, in euro 2,5 milioni per l’anno 2010 e in lire 3 milioni a decorrere dall’anno 2011, si provvede con le risorse previste dall’art 3131 del bilancio del Ministero degli Esteri, Contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all’estero. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 20 (Norme applicative) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale le norme di attuazione. Esse dovranno, fra l’altro, disciplinare le modalità e i termini per l’elezione dei sessanta membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei diciannove membri di cui all’articolo 4, comma 5. 2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà , ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.
Art. 21 (Abrogazione) 1. Sono abrogati la legge 6-11-1989 n. 368, modificata dalla legge 18-6-1998 n. 198, e il Regolamento emanato con il D. P. R. 14 settembre 1998 n. 329, fatte salve le norme relative all’articolo 17 bis della legge 12-6-1998 n. 198, che istituisce la Conferenza Permanente Stato – Regioni - Province Autonome – CGIE". (aise)