Sulle modalità di calcolo delle pensioni in regime internazionale è necessario un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro al quale ho recentemente presentato una interrogazione a risposta scritta. Infatti la coesistenza di convenzioni obsolete che fanno ancora riferimento in maniera anche esplicita al vecchio metodo “retributivo” e la vigenza in Italia del sistema “misto” e soprattutto per il prossimo futuro di quello “contributivo” impongono alle autorità competenti di fornire spiegazioni su come determineranno gli importi delle prossime pensioni degli italiani che vivono all’estero e che diventeranno titolari di un pro-rata in convenzione. Come è noto la stragrande maggioranza delle convenzioni di sicurezza sociale attualmente in vigore è stata stipulata dall’Italia quando ancora vigeva il sistema di calcolo retributivo. Tali convenzioni sono infatti entrate in vigore, tranne alcune eccezioni, negli anni settanta e ottanta, come ad esempio quella con l'Argentina che risale al 1984, quella con il Brasile al 1977, con l'Uruguay al 1985, con il Venezuela al 1991, con gli USA al 1978, con il Canada al 1979, con la ex Jugoslavia addirittura al 1961 – le più recenti, sono quelle con la Croazia del 1999, con l'Australia del 2000 (solo quella con la Turchia è stata ratificata nel 2015). La legge n. 335 del 1995 ed in particolare la recente riforma “Fornero” hanno introdotto un nuovo sistema di calcolo definito “contributivo” che non è esplicitamente contemplato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che, in alcuni casi, prevedono esplicitamente invece l’utilizzo del sistema retributivo. E’ quindi interesse primario del Governo italiano e dell’Inps informare in maniera chiara e corretta i nostri connazionali sulle modalità di calcolo con cui verranno quantificate le loro pensioni. Nell’interrogazione sottolineo come la convenzione con l’Australia (ma non è la sola) prevede all’articolo 12 che ai fini del calcolo delle prestazioni italiane in pro-rata si tenga unicamente conto del salario o del reddito delle persone soggette a legislazione italiana (e cioè sistema di calcolo retributivo). In tale convenzione non si fa riferimento al montante contributivo (che, è bene precisare, non è comunque menzionato in alcuna convenzione) che è invece il perno dei nuovi meccanismi di calcolo. Ogni anno l’Inps eroga migliaia di nuove pensioni in convenzione internazionale maturate attraverso il meccanismo della totalizzazione e il cui importo dovrebbe essere calcolato – a seconda della collocazione temporale dell’anzianità contributiva – con i metodi retributivo, misto e, oramai sempre più, contributivo. Per queste ragioni ho chiesto al Ministero del Lavoro se ritiene che le convenzioni che non prevedono esplicitamente l’utilizzo del sistema contributivo per il calcolo delle pensioni andrebbero aggiornate anche tramite uno scambio di note o comunque procedure amichevoli che non comportino una complessa riapertura dei negoziati, al fine di stabilire in maniera inequivoca il sistema di calcolo da adottare; ovvero ritiene che gli enti previdenziali italiani interessati possano applicare il sistema di calcolo attualmente in vigore senza dover procedere ad una modifica delle convenzioni; ovvero se ritiene che tali enti possano applicare il sistema di calcolo previsto dalla convenzioni anche se non compatibile con la legislazione attualmente in vigore. Auspico, per l’urgente necessità di chiarezza sui quesiti che ho sollevato, che il Ministero ci dia una risposta sollecita e definitiva.