Mercoledì scorso 3 giugno il Senato ha definitivamente approvato, dopo il sì della Camera, l’accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Si prevede comunque che prima della sua entrata in vigore passeranno alcuni mesi considerato che il testo dell’accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Inps dovrà predisporre l’accordo amministrativo che ne esplica le modalità di attuazione ed infine le due autorità competenti – i rispettivi Ministeri degli Esteri – si dovranno scambiare gli strumenti di ratifica (atto puramente formale ma che potrà richiedere del tempo). L’accordo è una importante conquista per i lavoratori italiani ed israeliani che lavorano e versano (od hanno già versato) i contributi nei due Paesi contraenti: è per loro prevista infatti la parità di trattamento con i lavoratori nazionali, l’esportabilità delle prestazioni ma soprattutto la totalizzazione dei contributi versati nei due Paesi al fine di maturare un diritto a prestazione. L’accordo si applica inoltre, con regole particolari, ai lavoratori al seguito delle imprese che si spostano da un Paese all’altro e che rimangono assoggettati all’assicurazione del Paese di invio per almeno 24 mesi. Per quanto riguarda Israele l’accordo si applicherà alla assicurazione nazionale per vecchiaia, superstiti ed invalidità. Per l’Italia esso si applicherà all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e alla gestione separata. Si applicherà inoltre, fatto importante ed eccezionale rispetto a tutte le altre convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, ai fondi esclusivi e cioè a quelli dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali e a quelli sostitutivi che riguardano particolari categorie (Inpdai, Enpals, etc.). Nell’accordo non c’è alcun riferimento alle prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione e agli assegni familiari. Inoltre l’accordo, nel solco di un orientamento che si sta consolidando con le nuove stipule delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione oggettivo la legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, e la legislazione relativa all’integrazione al trattamento minimo italiana che non sarà quindi percepibile od esportabile in Israele. Giova ricordare tuttavia che tale integrazione sarà invece erogata, se del caso, a coloro i quali attiveranno l’accordo e risiedano in Italia. Aspettiamo ora con interesse la predisposizione da parte dell’Inps dell’accordo amministrativo che dovrà chiarire numerosi aspetti dell’accordo principale che suscitano perplessità applicative.