ROMA - Prossimamente verrà presentato ufficialmente in Senato il Disegno di legge "Modifiche alla legge n. 91/92 recante nuove norme sulla cittadinanza, per il riconoscimento del possesso dello Status Civitatis Italiano per i cittadini stranieri di ceppo italiano" del senatore socialista Fausto Guilherme Longo, eletto in America latina. "Obiettivo fondamentale dell'iniziativa parlamentare – informa il sen. Longo - è quella di fornire un nuovo strumento per le persone dirette discendenti dei nostri concittadini emigrati all'estero che hanno pieno diritto di vedersi riconosciuto lo Status Civitatis italiano (la cittadinanza), superando i gravi limiti imposti dall'attuale normativa, che per alcune opacità ha permesso lo sviluppo di fenomeni criminosi e irregolarità amministrative". I rapporti della Fondazione Migrantes stimano gli interessati intorno "agli 80 milioni di persone che attraverso i nuovi diritti acquisiti potrebbe contribuire al rilancio dell'economia nazionale incrementando le presenze turistiche in Italia oltre che favorire ulteriormente il legame tra gli oriundi e le terre di origine". Per la stesura del Disegno di legge, il senatore Longo si è avvalso del contributo dell'avvocato Christian Zovico e della associazione Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), cui afferiscono le Amministrazioni comunali allo scopo di facilitare i collegamenti con i superiori Organi Istituzionali da parte degli Operatori dei Servizi Demografici. Nello specifico, nel dl il sen. Longo, affiancato da Claudio Zin, chiede che in materia "agli attuali procedimenti attivabili presso le Rappresentanze Consolari italiane (per i residenti all'estero) e presso i Comuni italiani {per coloro che abbiano trasferito la loro residenza in Italia)", sia aggiunta "una procedura che consenta agli oriundi italiani di presentare l'istanza presso il Comune italiano di nascita dall'ascendente che per emigrò stabilmente al di fuori dei confini nazionali, o, in alternativa, a un Comune appartenente alla medesima Regione". "Si mira primariamente – si legge nel dl - a ridurre le molteplici zone d'ombra generate dal combinato effetto dovuto ai limiti dell'attuale disciplina unito all'imponente numero di potenziali richiedenti. Si registrano infatti numerosi episodi in Italia e all'estero che di fatto violano le normative amministrative e in taluni casi possono essere fonte di responsabilità penale". In secondo luogo, si spiega "si intendono favorire le persone residenti all'estero in possesso di tutti i requisiti di discendenza verso la piena esplicazione del proprio diritto alla cittadinanza italiana, agevolandoli nel conseguire tale status che per gli stessi rappresenta l'orgoglio di essere riconosciuti cittadini italiani". Terzo caposaldo del progetto legislativo "risiede nella concreta possibilità di stimolare numerosi soggiorni di breve durata in Italia da parte di moltissimi stranieri discendenti dal ceppo italico che contribuirebbero, con le loro presenze nell'arco di molti anni, ai rilancio dell'economia nazionale. Presenze individuali a cui facilmente si potrebbero legarsi quelle dei familiari generando un incremento dell'indotto per gli operatori economici nazionali in particolare nell'ambito alberghiero, trasporti e ristorazione". Il quarto punto qualificante "risiede nell'inserimento di ulteriori modifiche alla Legge n.91 del 92 già presentate recentemente con Disegni di Legge nell'ottica di migliorare l'intero impianto legislativo in materia, in un quadro generale di razionalizzazione e coordinamento degli interventi di ammodernamento della disciplina". "L'idea fondamentale – si spiega - è quella di fornire un nuovo strumento per le persone che hanno il pieno diritto di vedersi riconosciuto lo Status Civitatis italiano, che superi i gravi limiti imposti dall'attuale normativa, che riduca i fenomeni criminosi connessi alle attuali procedure e che infine possa contribuire al rilancio dell'economia nazionale incrementando le presenze turistiche in Italia favorendo ulteriormente il legame tra gli oriundi e le terre di origine". Longo sottolinea che "nella presente proposta di legge, il perfezionamento della procedura mira anche a portare all'iscrizione dei richiedenti all'Aire e permetterà di conferire pienezza a un diritto che gli oriundi italiani hanno già nella loro sfera personale solo dietro una loro precisa manifestazione di volontà". "Lo scopo della presente ipotesi di integrazione normativa – prosegue il senatore Psi - riguarda la possibilità dì creare una terza via per proporre l'istanza riconoscimento dello Status di Civitatis italiano agli stranieri di ceppo italiano presentando la domanda al Comune di nascita dell'ascendente italiano emigrato all'estero da cui trae origine la propria famiglia, o a un Comune della medesima Regione. Si tratterebbe quindi di aprire una terza finestra (in aggiunta alle Ambasciate/Consolati e Comuni italiani di residenza) per ampliare la possibilità di riconoscere un diritto che lo straniero di origine italiana ha nella propria sfera personale". "Tale nuova procedura – si aggiunge - andrà disciplinata in maniera esaustiva in base ai seguenti punti qualificanti: 1) deve essere inviata una domanda preliminare dall'interessato, o da un proprio delegato in Italia, al Comune italiano di origine dell'ascendente emigrato all'estero, o a un Comune della stessa Regione, allegando copia della documentazione richiesta dalle attuali normative e circolari o tramite Posta Elettronica Certificata o per mezzo della tradizionale forma cartacea; 2) il Comune italiano presso il quale sarà instaurato il procedimento, verificati tutti i presupposti, la documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti previsti presso le autorità italiane o estere, avrà 150 giorni (5 mesi) per completare l'iter e inviare una comunicazione al richiedente (anche per mezzo di Posta Elettronica Certificata e/o tramite un proprio delegato in Italia) di conclusione del procedimento invitandolo a presentarsi entro 365 giorni per ottenere la Certificazione del riconoscimento dello Status Civitatis italiano con la quale potrà poi chiedere l'iscrizione all'Aire al Consolato di riferimento all'estero, anche al fine di esercitare il diritto di voto. 3) il Comune tramite un provvedimento specifico e motivato potrà rifiutare la concessione dello Status Civitatis italiano solo in caso di presentazione di documentazione irregolare (con possibilità di integrarla o sanarla entro 90 giorni dalla segnalazione che riceverà dal Comune con relativa sospensione del predetto termine di 150 giorni) o di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le Autorità italiane all'Estero o di quelle straniere interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore. 4) Introduzione di un Diritto di Stato Civile pari complessivamente a 500 Euro a favore del Comune ove verrà effettuata l'istanza. 300 Euro dovranno essere corrisposti con l'invio della domanda a pena di improcedibilità. I restanti 200 Euro saranno versati nella fase conclusiva che si svolge in Italia alla presenza del richiedente, una volta superato positivamente l'esame preliminare sulla documentazione inviata in copia, che andrà prodotta in originale". Di seguito si riporta il testo integrale della proposta di legge "Ricostruzione Status Civitatis Italiano presso il Comune di nascita dell'ascendente emigrato all'estero o in uno della stessa Regione". "Art. 1 Dopo l'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «ART. 7 - bis. 1. Lo straniero di ceppo italiano residente all'estero, in possesso della documentazione richiesta per il Riconoscimento dello Status Civitatis italiano, in alternativa alla possibilità dì presentare l'istanza presso la Rappresentanza Consolare italiana di riferimento ne! proprio paese, potrà formularla al Sindaco del Comune di nascita dell'ascendente italiano che per primo emigrò stabilmente all'estero, o in Comune della stessa Regione. La richiesta preliminare dovrà essere inviata, anche per il tramite di un delegato, per posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata allegando copia dei documenti prescritti dalle leggi e dalle circolari vigenti in materia. 2. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune presso il quale sarà instaurato il procedimento, verificati tutti i presupposti, la documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti in Italia e all'estero previsti dalle leggi e dalle circolari in materia, disporrà di centocinquanta giorni per completare l'iter e inviare una comunicazione al richiedente (anche per mezzo di Posta Elettronica Certificata e/o tramite un proprio delegato in Italia) di conclusione del procedimento invitandolo a presentarsi personalmente entro dodici mesi dal ricevimento della comunicazione, concordando un appuntamento per ottimizzare le esigenze di viaggio e soggiorno del richiedente. Nel comparire personalmente, senza possibilità di nominare un delegato, al fine di rendere formale richiesta definitiva, il richiedente dovrà produrre gli originali della documentazione inviata in sede di richiesta preliminare per ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana e la certificazione di tale status. Con tale certificazione dovrà poi fare richiesta di iscrizione all'Aire, anche al fine di esercitare il diritto di voto, entro i novanta giorni successivi presso la rappresentanza diplomatica italiana di riferimento come previsto dalla Legge 470/1988. L'ufficiale dello Stato Civile dovrà verificare la documentazione presentata in originale, e qualora dovesse accorgersi di contraffazioni o di alterazioni, sarà obbligato a denunciare l'interessato in sede penale e rifiutare il riconoscimento della cittadinanza italiana. 3. Il Comune potrà rifiutare il riconoscimento dello Status Civitatis italiano con provvedimento specifico e motivato solo in presenza: - di documentazione irregolare (con possibilità che possa essere integrata o sanata da parte dell'interessato entro novanta giorni dalla segnalazione che riceverà dal Comune); - di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le Autorità italiane all'Estero o quelle straniere interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore. Nel caso in cui venga richiesta da parte del Comune la modifica o l'integrazione di alcuni dei documenti presentati in via preliminare, il termine di 150 giorni previsto nel primo paragrafo del comma precedente viene sospeso per novanta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato della richiesta da parte del Comune. 4. Dalia richiesta definitiva sottoscritta dall'interessato e presentata personalmente, l'Ufficiale di Stato Civile farà in modo di ridurre al minimo i tempi per la conclusione del procedimento: - mediante la consegna diretta della Certificazione fissando un secondo appuntamento entro i tre giorni successivi (con relativo slittamento se il termine cade in un giorno festivo o pre-festivo); - o, in alternativa, entro sessanta giorni con spedizione a carico del Comune a mezzo Posta Raccomandata presso la residenza del richiedente. 5. A beneficio del Comune presso il quale sarà instaurato il procedimento viene introdotto un Diritto dì Stato Civile pari a cinquecento Euro, da corrispondere: - trecento Euro, assieme all'invio dell'Istanza preliminare con le modalità indicate dal Comune medesimo, a pena di inammissibilità della domanda; - duecento Euro, nella fase di conclusione del procedimento in Italia assieme alla presentazione della documentazione in originale, compiuta positivamente la fase preliminare. Nel caso l'istanza preliminare venga rigettata il Diritto di Stato Civile non potrà essere restituito. Il Diritto di Stato Civile previsto per l'istanza preliminare andrà destinato per un 15% all'Ufficiale di Stato Civile, mentre un ulteriore 10% dell'intero importo previsto nella fase preliminare e nella fase di conclusione del procedimento, sarà destinato al fondo di formazione degli Ufficiali di Stato Civile disposto dall'art. 27, quarto comma, del D.L. n. 55 del 28/2/1983 convertito in legge n. 131 del 26 aprile 1983. ART 2 1. Alla legge 5 febbraio 1992,n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. 1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1° gennaio 1948». b) l'articolo 4, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana». c) l'articolo 13, è sostituito dal seguente: «Art. 13. -1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare. 2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2. 3. Il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite». d) all'articolo 17, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione se effettua una dichiarazione in tale senso». ART. 3 Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «1-bis. Sono cittadini: a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948; b) il figlio della donna di cui alla lettera a), anche se deceduta, e anche se nato prima del 1° gennaio 1948; e) i figli di padri o di madri cittadini, anche se nati prima del 1° gennaio 1948». ART. 4 Alla legge febbraio 1992, n. 91, è aggiunto l'art.17 quater: 1. Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al Sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare o al Comune di origine dell'ascendente che emigrò all'Estero o in uno della stessa Regione ai sensi del nuovo art. 5 bis. La dichiarazione è corredata della documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri». 2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". (aise)