Come cambiano i requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni italiane ed in pro-rata (cioè ottenute tramite l’attivazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale) per il 2016? In virtù delle modifiche legislative degli ultimi anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità sono ulteriormente incrementati di 4 mesi ed anche i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti partendo dalle lavoratrici (come è noto esistono ancora delle differenze rispetto ai lavoratori ma per poco). Per le lavoratrici del settore privato (giova ricordare che il settore pubblico è escluso ancora ed incredibilmente dagli accordi bilaterali di sicurezza sociale mentre invece è fortunatamente regolato dai Regolamenti Comunitari) per accedere alla pensione di vecchiata ci vorranno 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contribuzione. Per le lavoratrici autonome 66 anni e un mese. Per i lavoratori del settore privato ci vorranno 66 anni e sette mesi di età sia se dipendenti che autonomi, sempre con almeno 20 anni di anzianità contributiva - che per i residenti all’estero in un Paese convenzionato potrà essere perfezionata tramite il meccanismo della totalizzazione dei contributi. Attenzione: per chi ha il primo accredito contributivo dopo il primo gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dalla Riforma Fornero; quindi, in pratica, l’età pensionabile, dal primo gennaio 2016 per la pensione di vecchiaia e con una anzianità minima contributiva di almeno cinque anni, è pari a 70 anni e 7 mesi. Inoltre è opportuno precisare che in attuazione di un decreto legge del 2010 dal 1° gennaio 2019 quest’ultimo requisito potrà subire ulteriori incrementi. Invece per la “pensione anticipata” introdotta dalla legge Fornero del 2011 il requisito contributivo dal 2016 al 2018 sarà di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e di 41 anni e dieci mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica, sempre perfezionabili ovviamente con il meccanismo della totalizzazione dei contributi da parte dei lavoratori che hanno versato nei Paesi di emigrazione convenzionati con l’Italia. Infine, per il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema di tali quote (e cioè i “salvaguardati” e gli addetti ai lavori usuranti – quindi categorie nelle quali non rientrano i lavoratori all’estero), possono conseguire il diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. Infine, vorremmo ricordare che il governo Renzi lo scorso anno ha più volte promesso l’introduzione nel corso del 2016 di un meccanismo di flessibilità del sistema previdenziale che anticiperebbe l’età pensionabile per chi lo desidera, con il pagamento tuttavia di una pensione di importo inferiore in maniera proporzionale agli anni di anticipo. Staremo a vedere se il Governo manterrà la sua promessa che ovviamente favorirebbe anche i nostri lavoratori residenti all’estero. I deputati Marco Fedi e Fabio Porta