Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che definisce le modalità con le quali i lavoratori che sono rientrati in Italia potranno, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare degli incentivi della legge sul “rientro dei cervelli”, optare per il regime fiscale di vantaggio definito dal Governo nel cosiddetto “decreto internazionalizzazione”. Come si ricorderà il decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto un regime speciale per lavoratori rimpatriati, al fine di incentivare il "rientro dei cervelli". In particolare, l'articolo prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere di specifiche condizioni: • che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni;
• che l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente nel territorio italiano in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
• che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
• che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Un’analoga norma era stata introdotta a fine 2010 (legge n. 238) con l’intenzione di contribuire alla crescita e alla ripresa del Paese incentivando il ritorno in Italia di lavoratori e studenti dopo esperienze all'estero, al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli", acuito dalla crisi economica che ha coinvolto l'Italia e l'Europa negli ultimi anni. In tale contesto di sovrapposizione normativa, la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, in caso di rispetto delle condizioni previste dalla legge 238/2010, i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono continuare a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge fino al 31 dicembre 2017 e che sia un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze a provvedere all'adozione delle "disposizioni di attuazione" e di "coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia", oltre che "le cause di decadenza dal beneficio". Con il recente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito le istruzioni per l'accesso alle agevolazioni da parte dei "lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che possono beneficiare degli incentivi della legge n. 238 del 2010 ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori rimpatriati, previsto dal Dlgs n. 147/2015". Per accedere al beneficio, che consiste, ci ricorda l’Agenzia delle Entrate, nel ridurre al 70% ai fini fiscali il reddito complessivo, i lavoratori dipendenti devono presentare specifica richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (emanato il 29 marzo u.s.). L’Agenzia informa che la richiesta dovrà contenere le generalità del contribuente, il codice fiscale, l'indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, oltre che ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, che possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016. La scelta, si ricorda infine, è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi. Ritenute e conguagli dovranno quindi essere operati sul 70% del reddito lordo, mentre il restante 30% sarà esente. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, i quali possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016. La scelta è irrevocabile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo ha il Protocollo n. 46244 /2016 ed è consultabile sul sito dell’Agenzia.