REGOLAMENTO DELLA PRIMA ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL FAIM
(Forum Associazioni degli Italiani nel Mondo)
Roma 29 Aprile 2016
Art.1
La Prima Assemblea Congressuale del FAIM è convocata a Roma nel giorno 29 Aprile 2016 con il seguente ordine del giorno:
a) relazione sul tema: “70° della Repubblica; La Repubblica di tutti gli italiani – Costituzione, diritti e lavoro dell’Italia migrante;
b) approvazione Atto Costitutivo e Statuto del FAIM;
c) elezione del Consiglio Direttivo;
d) elezione del Collegio dei Garanti;
e) approvazione di Ordini del Giorno.
Art.2
Partecipano all’Assemblea:
a) con diritto di voto i rappresentanti dei Soci fondatori e dei Soci altri, come definito dal Comitato Organizzatore nella riunione del 4 dicembre 2015, come segue;
- n. 5 rappresentanti per le organizzazioni con ampia diffusione in Italia ( diverse Regioni) che all’estero (diversi Paesi e Contenenti);
- n. 3 rappresentanti per le organizzazioni a carattere federativo Regionale con diffusione in più Paesi esteri o alle Federazioni di Associazioni estere;
- n. 1 rappresentante per ogni singola associazione all’estero.
b) con diritto di parola i rappresentanti dei soci osservatori.
Hanno diritto al voto le Associazioni che hanno versato le rispettive quote di loro competenza, fissate, per il 2016, nella misura di 50 Euro a rappresentante/delegato, entro il 28 aprile 2016, o comunque prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.
Art.3
La Presidenza dell’Assemblea Congressuale viene eletta per alzata di mano su proposta del Comitato di Coordinamento in essere e pone in votazione il relativo regolamento.
Art.4
Su proposta della Presidenza dell’Assemblea Congressuale vengono elette:
- la Commissione Verifica Poteri;
- la Commissione Elettorale;
- la Commissione Modifiche Statutarie.
Art.5
All’inizio dei lavori, la Presidenza dell’Assemblea :
a) propone l’ora della votazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto ;
b) propone l’orario dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
c) l’orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto:
d) l’orario entro il quale devono essere consegnate le candidature al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Garanti.
Art.6
I rappresentanti delle Associazioni devono verificare i propri poteri, entro i tempi stabiliti, presso l’apposita Commissione Verifica Poteri.
Analoga verifica deve essere effettuata dal legale rappresentante, o suo delegato, dell’Associazione socia del FAIM.
Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l’esercizio della delega tra i singoli rappresentanti di differenti Organizzazioni.
Nell’ambito di ogni Organizzazione con più rappresentanti non può essere trasferita più di una delega.
Le Associazioni che hanno espresso la volontà di aderire al FAIM, impossibilitati ad essere presenti all’Assemblea, debbono comunicarlo anticipatamente, per iscritto anche via e-mail entro il 23 aprile 2016, al Comitato di Coordinamento che ne prenderà atto e lo comunicherà alla Presidenza dell’Assemblea.
Art.7
L’Assemblea vota in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti; le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le votazioni su questioni procedurali avvengono per alzata di mano.
Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio di Garanzia avvengono con voto personale e segreto, fatto salvo quanto previsto all’Art. 9, ultimo comma.
Art. 8
Possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo tutti i rappresentanti indicati dalle Associazioni.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste composte da più candidati.
La presentazione personale o di una lista devono essere consegnate alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dalla Presidenza dell’Assemblea.
Quella personale deve essere sottoscritta da almeno 10 rappresentanti di almeno tre Associazioni.
Quella di una lista deve essere sottoscritta da almeno 20 rappresentanti di almeno sei Associazioni.
Art.9
Scaduti i termini stabiliti, la Presidenza comunica i nominativi dei candidati e stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
La Commissione elettorale provvede a riportare i nomi dei candidati in un’unica scheda di votazione, in ordine alfabetico.
Ciascun rappresentante può votare per un numero di candidati non inferiore a 14 e non superiore a 21 membri del Consiglio Direttivo da eleggere.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.
Nel caso in cui il numero dei candidati coincida con il numero dei consiglieri da eleggere, l’Assemblea, su proposta della Presidenza, può procedere con voto palese alla elezione del complessivo elenco contenuto nella scheda.
Art.10
Per il voto a scrutinio segreto, la Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l’attribuzione dei posti di consigliere si segue l’ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei consiglieri da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
Prima della proclamazione degli eletti la Commissione elettorale verifica l’osservanza delle norme statutarie in merito alla composizione del Consiglio Direttivo.
Art.11
L’elezione dei componenti il Collegio di Garanzia si svolge con le stesse modalità a quelle previste per l’elezione del Consiglio Direttivo. SI possono votare non più di 2 candidati.
Art. 12
La Presidenza dell’Assemblea, a chiusura delle operazione di scrutinio, proclama i componenti degli organi eletti.
Art. 13
L’Assemblea, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva ed eventuali