L’intreccio delle normative introdotte negli ultimi anni per disciplinare le agevolazioni fiscali a favore dei “cervelli” che rientrano in Italia sta generando purtroppo un po’ di confusione tra i soggetti potenzialmente interessati i quali mi scrivono per avere chiarimenti. In effetti si sono accavallate tre leggi (la legge n. 238 del 2010, il d.lgs n.147 del 2015 e la legge di Stabilità per il 2016) la cui armonizzazione doveva essere realizzata prima con un Decreto applicativo del MEF che non è ancora stato emanato e poi con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che è stato pubblicato e di cui abbiamo dato notizia in un precedente comunicato. È l’articolo 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati), comma 3, del d.lgs n.147 del 2015 che stabilisce che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore dello stesso d. lgs (7 ottobre 2015) sono adottate le disposizioni di attuazione del Decreto in questione anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. Ad oggi questo Decreto (i novanta giorni sono già trascorsi) non è stato ancora emanato. Il coacervo delle norme, e dei vari provvedimenti collegati, possono essere riassunte in questi termini (si tratta di una nostra interpretazione ovviamente dedotta dalla lettura del combinato disposto): i cosiddetti “controesodati” disciplinati inizialmente dalla legge n.238 del 2010 hanno diritto alle agevolazioni fiscali stabilite da quella legge fino a tutto l’anno 2017 (imponibile ridotto del 70-80 per cento) ma hanno altresì la facoltà di optare per le nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n.147 del 2015 (le differenze sono nella durata delle agevolazioni e nell’entità delle stesse), mentre invece i “rimpatriati” i quali non rientrano nella legge n.238 del 2010 ma sono disciplinati dal d.lgs n.147/2015, possono avvalersi esclusivamente delle agevolazioni previste da tale d.lgs (e cioè imponibile ridotto del 30 per cento per 5 anni). È ovvio che tuttavia solo il MEF con il Decreto ancora da emanare può fugare ogni dubbio e chiarire esattamente diritti, doveri, modalità, soggetti beneficiati, decorrenze e scadenze, periodi di residenza all’estero e in Italia, etc. Mi adopererò pertanto per attivare ogni strumento politico e legislativo al fine di sollecitare il Governo ed il MEF ad emanare il Decreto ed informare adeguatamente le migliaia di nostri connazionali potenziali beneficiari i quali desiderano rientrare in Italia (ma vanno informati anche coloro i quali sono già rientrati) ed usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle norme in vigore.