Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto di IMU e TASI. Infatti l’ultimo giorno disponibile per non incorrere in sanzioni è il prossimo 16 giugno. Dovranno pagare l’acconto anche i nostri connazionali residenti all’estero, e proprietari di immobili in Italia, i quali non rientrano nella categoria degli esentati. Riguardo il pagamento dell’acconto, si ricorda che deve essere versata dal contribuente la metà dell’importo dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno 2015, sebbene, nel caso siano più favorevoli, si potranno utilizzare le eventuali delibere comunali per il 2016. Giova quindi ricordare che l’attuale normativa prevede che gli emigrati iscritti all’AIRE proprietari di immobili in Italia non locati o dati in comodato d’uso, e “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” – e cioè secondo l’interpretazione del MEF titolari di pensione estera o di pensione in convenzione - sono esentati dal pagamento dell’IMU e della TASI e devono invece pagare la TARI in misura ridotta di due terzi, mentre invece tutti gli altri italiani residenti all’estero proprietari di immobili in Italia dovranno pagare sia l’IMU, che la TASI e la TARI (la prima è l’imposta sulla proprietà, la seconda sui servizi e la terza sui rifiuti). L’esenzione dei pensionati è stata ottenuta dopo una lunga battaglia sostenuta in Parlamento dai parlamentari eletti nella Circoscrizione estero: ricordiamo che la “battaglia” è ancora in corso perché tramite numerose iniziative legislative e politiche stiamo cercando di esentare dal pagamento delle imposte sugli immobili tutti i cittadini italiani residenti all’estero. Ricordiamo che per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni di esenzione o riduzione di IMU, TASI e TARI (e cioè per tutti coloro non ancora pensionati), il comune competente può, comunque, stabilire per l’IMU, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento per la seconda casa, atteso che la legge in vigore consente al comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali. Per quanto concerne, invece, la TASI, i comuni competenti possono, sempre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare all’azzeramento del tributo in virtù delle norme in vigore e possono, altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili. Per quanto riguarda, infine, la TARI ricordiamo che, sempre in virtù delle norme in vigore, i comuni competenti possono prevedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero. Abbiamo chiesto ai comuni in una recente audizione dell’ANCI organizzata dal Comitato degli italiani nel mondo della Camera dei deputati – presieduto dall’On. Fabio Porta - di valutare l’opportunità di correggere una situazione di dubbia legittimità e di certa iniquità, riducendo le disparità di trattamento ed intervenendo per introdurre agevolazioni fiscali per IMU, TASI e TARI, nei limiti della loro potestà regolamentare, a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, proprietari di immobili in Italia, anche se non pensionati, attualmente esclusi dalle agevolazioni introdotte dal Governo nazionale. Infine vogliamo ricordare che si applica la riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla Legge di Stabilità per gli immobili dati in comodato d’uso a genitori o figli. Da questa norma sono stati esclusi gli italiani residenti all’estero perché essa prevede che il comodante risieda anagraficamente o dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Per ovviare a un’evidente disattenzione del legislatore e alla disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti in Italia e quelli residenti all’estero proprietari di immobili sul territorio dello Stato, abbiamo presentato una proposta di legge (primo firmatario l’On. Marco Fedi) che prevede che nel caso l’abitazione sia messa a disposizione dei propri parenti (fino al secondo grado e cioè oltre che a genitori e figli anche a nonni e fratelli) si estenda il beneficio della riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU anche ai proprietari italiani residenti all’estero, ovviamente a condizione che siano corrisposte tutte le tasse (TASI, TARI, ecc.) comunali previste, e che gli immobili siano utilizzati dai comodatari come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia.