ROMA – Il Ministero dell’Interno con una sua circolare (la n. 8 del 2016) ha voluto indicare ai Comuni italiani quali sono gli esatti adempimenti riguardanti la procedura di iscrizione all’AIRE, in seguito alle segnalazioni pervenute da parte del MAECI sulla non corretta applicazione di alcuni comuni delle disposizioni contenute nelle leggi che istituiscono e disciplinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all’estero. Innanzitutto il Ministero si preoccupa di ricordare le indicazioni contenute nella Circolare n. 12 del 1990 evidenziando tra l’altro che l’iscrizione all’AIRE per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero viene effettuata in base a dichiarazione di residenza all’estero resa al Consolato (la legge dice entro 90 giorni dalla immigrazione). Infatti l’eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato e dalla comunicazione d’ufficio dal Consolato al Comune, comporta che la cancellazione dall’A.P.R. (Anagrafe della popolazione residente) verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già quindi per emigrazione definitiva all’estero, con conseguente segnalazione al Prefetto. Un altro importante punto chiarito nella recente Circolare del Ministero dell’Interno è che l’iscrizione all’AIRE per nascita o per acquisizione di cittadinanza potrà essere perfezionata soltanto al momento in cui perverranno all’Ufficiale d’anagrafe del Comune competente gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti da parte del Consolato. Nella sua Circolare il Ministero dell’Interno sensibilizza e responsabilizza i Comuni sottolineando che nel caso di registrazione di posizioni anagrafiche mancanti dell’atto di nascita e/o modello consolare (Cons. 01), è necessario che il Comune proceda alla relativa regolarizzazione di tali posizioni prendendo contatti con le competenti sedi consolari. Infine la Circolare dell’Interno richiama le indicazioni contenute in un’altra circolare del 2016 (la n. 5) evidenziando che in occasione delle operazioni di allineamento tra i dati contenuti nell’AIRE centrale (che è quella detenuta dal Ministero dell’Interno) e quelli registrati nelle schede consolari, i Comuni dovranno inviare i dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe all’AIRE centrale entro il mese di giugno 2016 (operazione quindi teoricamente già scaduta) verificando prima l’esattezza e la completezza dei dati registrati nella AIRE comunali e procedere tempestivamente alla trattazioni di eventuali comunicazioni degli Uffici consolari. Si tratta di adempimenti che se rigorosamente e correttamente effettuati dai Comuni interessati potranno contribuire a migliorare le procedure e la completezza delle informazioni dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero con tutto ciò che ne deriva in termini di diritti e di doveri. (Marco Fedi e Fabio Porta*/Inform)