INDEBITI PENSIONI - CASSAZIONE: BOCCIATO RICORSO INPS: NO ALLA RESTITUZIONE DEGLI INDEBITI INPS SE NON C'E' DOLO.
Basta pagamento di indebiti da parte dei pensionati residenti in Italia od all'estero. E l'ottima notizia che giunge dalla Corte di Cassazione che ha messo così uno stop ad un trend che creava non poche preoccupazione nei pensionati, soprattutto quelli che percepiscono pensioni non certo alte. La Cassazione ricorda che l'errore può essere rettificato ma non si possono recuperare le somme corrisposte salvo dolo del pensionato anziana che conta soldi della pensione A spiegare i termini della Corte di Cassazione è Marina Crisafi, dello Studio legale Cataldi: L'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con una recente sentenza (n. 482/2017, qui sotto allegata) rigettando il ricorso dell'Inps avverso la decisione d'appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, "costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi". L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato. Ma per la Corte di Cassazione i motivi non sono fondati. Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, ricordano gli Ermellini, infatti, alla stregua dell'art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (cfr. Cass n. 328/2002), "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato". Ipotesi che nel caso di specie non sussiste. Da qui il rigetto del ricorso. Insomma vale anche per l'INPS l'antico adagio: "chi sbaglia paga" .(14/01/2017-ITL/ITNET)