Le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero le risposte alle domande che vengono poste più frequentemente
? Avendo la residenza nella Confederazione si devono dichiarare al fisco locale (da sempre) tutti i propri patrimoni e redditi che si hanno sia in Svizzera che fuori dai confini elvetici;
? Dal 1976 è in vigore una Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni fiscali;
? In caso di possesso in Italia di beni immobili - cointestati o meno - deve essere prodotta la relativa VISURA CATASTALE;
? Per i beni mobili posseduti in Italia necessitano: l’estratto conto bancario/postale al 31 dicembre dell’anno precedente, l’eventuale polizza sulla vita ed il CUD se titolari di una pensione italiana;
? In caso di nuda proprietà di un bene immobile con un/a usufruttuario/a, l’autodenuncia deve essere presentata da chi detiene il diritto di usufrutto come da registrazione nella Visura catastale;
? Il valore dei beni mobili e immobili posseduti in Italia viene tassato come “patrimonio” e quindi aggiunto all’eventuale patrimonio posseduto in Svizzera;
? Il valore locativo dell’immobile in Italia - oppure il reddito reale dell’eventuale affitto pur già imposto fiscalmente in Italia, come prevede la Convenzione bilaterale italo-svizzera del 1976 per evitare le doppie imposizioni fiscali - viene sommato al reddito prodotto in Svizzera, dopo di che la corrispondente aliquota di tassazione verrà applicata solo sul reddito prodotto localmente;
? In caso di un bene immobile dato in affitto deve essere prodotta una copia del relativo contratto;
? L’Imposta Municipale Unica (IMU) sugli immobili versata al fisco in Italia (come eventuali spese di riparazione/manutenzione dell’immobile) si può portare in detrazione sulle tasse in Svizzera fino a concorrenza dell’importo massimo della tassa patrimoniale dovuta per l’immobile/immobili posseduto/i in Italia;
? Al momento, lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera riguarderebbe unicamente i beni mobili, sempre che questi siano intestati ad una persona con un indirizzo estero (nel nostro caso in Svizzera); ovviamente resta comunque l’obbligo di dichiararli al fisco locale;
? Nel 2010 è stata introdotta in Svizzera una mini amnistia fiscale per coloro che autodenunciano patrimoni e/o redditi nascosti al fisco;
? Per la mini amnistia fiscale del 2010 non è prevista alcuna scadenza temporale e quindi è tuttora in vigore, ma il parlamento elvetico può sempre decidere di fissarne la cessazione in qualsiasi momento;
? È possibile avvalersi della mini amnistia fiscale del 2010 una sola volta nella vita;
? L’evasione fiscale in Svizzera è un reato penale;
? Non è obbligatorio presentare l’AUTODENUNCIA fiscale contestualmente all’annuale Dichiarazione dei redditi, essa può essere presentata anche separatamente (la predisposizione dell’autodenuncia è un servizio che la UIM offre ai suoi aderenti);
? Coloro che autodenunciano patrimoni o redditi, taciuti al fisco elvetico, avvalendosi della mini amnistia, potranno vedersi ricalcolate le tasse degli ultimi dieci anni (periodo massimo) e quindi di dover pagare la differenza con in aggiunta gli interessi maturati; nel caso di un autodenuncia presentata da eredi il ricalcolo si limita al triennio precedente il decesso del dante causa;
? Alcuni funzionari degli uffici fiscali svizzeri non considerano come un “Autodenuncia” il semplice inserimento del valore dei beni patrimoniali o dei redditi, taciuti in passato, negli appositi spazi del formulario per la Dichiarazione dei redditi, ma chiedono che sia presentata e sottoscritta una vera e propria autodenuncia;
? Con l’autodenuncia può verificarsi che coloro i quali hanno beneficiato di prestazioni di aiuto sociale dal proprio comune, di prestazioni complementari all’AVS-AI, di una riduzione del premio dell’Assicurazione malattia debbano restituire in tutto o in parte le prestazioni in denaro ricevute;
? Coloro che hanno taciuto al fisco elvetico dei patrimoni o redditi, se scoperti - oltre a dover versare quanto avrebbero dovuto con l’autodenuncia – rischiano una multa, una denuncia penale ed in casi estremi perfino
a cura di Dino Nardi – per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; tel. 043 3222022 )