I MIEI EMENDAMENTI ALLA “MANOVRINA FISCALE” PER AGEVOLARE IL RIMPATRIO DEI GIOVANI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
Ho presentato due emendamenti alla “Manovrina fiscale” attualmente in discussione alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati per consolidare e migliorare le leggi che intendono agevolare il ritorno in Italia dei nostri giovani lavoratori all’estero con alte qualificazioni e specializzazioni. Si ricorderà che eravamo già riusciti con un emendamento al “Milleproroghe 2017” a prorogare al 30 aprile 2017 la facoltà per i lavoratori italiani rimpatriati di esercitare il diritto di opzione e quindi di ottenere la fruizione delle agevolazioni fiscali – per il quinquennio 2016/2020 - stabilite del regime speciale previsto per i lavoratori cosiddetti impatriati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in alternativa all’applicazione - per il biennio 2016/2017 - delle agevolazioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Un risultato molto positivo ottenuto grazie al nostro intervento legislativo, alla disponibilità di Governo, Parlamento e Istituzioni e alla collaborazione importante fornita dalla Associazione “Controesodo” che rappresenta i circa 10.000 lavoratori italiani rientrati negli ultimi anni dall’estero e quelli che intendono rientrare negli anni a venire (consigliamo a tutti i lavoratori che vogliono tornare in Italia e fruire delle agevolazioni fiscali di contattare i dirigenti molto qualificati di questa Associazione). Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” aveva introdotto all’articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati” in base al quale, a decorrere dall’anno di imposta 2016, verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 16 dall’articolo 1, comma 150 lett. a) n. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017. Ora con la presentazione dei nostri due emendamenti alla “Manovrina fiscale” attualmente in discussione alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, ho proposto a Governo e Parlamento, insieme agli altri deputati del PD eletti all’estero, di continuare l’opera di incentivazione dei rientri perché la capacità di un Paese di competere nel mondo globalizzato non si misura esclusivamente nei mercati esteri o favorendo investimenti nel nostro territorio, ma – riteniamo con convinzione – anche attraendo dall’estero i lavoratori qualificati i quali erano emigrati in cerca di lavori qualificati e che ora possono vantare notevoli esperienze di lavoro o di studio e quindi garantire positive ricadute in termini socio-economici ed umani. Un emendamento intende potenziare l’agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs n. 147/2015 in modo tale che il reddito prodotto in Italia concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del suo ammontare (invece che dell’attuale cinquanta per cento) nell’anno dell’avvenuto trasferimento e per i quattro anni successivi. Si tratta di una disposizione che favorirebbe il rientro in Italia di molti lavoratori i quali rivestono una qualifica per la quale è richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. L’altro emendamento vuole evitare un effetto perverso e penalizzante dell’attuale normativa: infatti l’emendamento differendo di un anno, dal 2016 al 2017, il periodo di imposta in cui si inizierebbe ad applicare il passaggio al regime agevolativo alternativo ai lavoratori “impatriati” i quali hanno esercitato il diritto all’opzione – prorogato dalla norma che ha modificato il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - , ha l’obiettivo di evitare che tali soggetti siano obbligati a pagare l’eventuale cospicuo conguaglio per l’anno 2016, anno che – se l’emendamento fosse approvato - rimarrebbe invece, dal punto di vista fiscale, disciplinato dalle legge 30 dicembre 2010, n. 238, più vantaggiosa. Marco Fedi, deputato PD www.marcofedi.it