APPROVATA NORMA CHE EVITA LA DOPPIA TASSAZIONE ADERENDO ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE, MA…
Un emendamento del Partito democratico inserito nel corso della discussione in Commissione Bilancio della Camera nel Decreto-Legge n. 50 (Manovrina fiscale) - approvato definitivamente dalla Camera dei deputati ed ora approdato al Senato - consente di detrarre le imposte versate all’estero anche in caso di omessa presentazione in Italia della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero a condizione però di aderire alla nuova Voluntary Disclosure. Aspettiamo tuttavia l’entrata in vigore della legge (deve essere approvata definitivamente dal Senato) ma soprattutto l’interpretazione, i chiarimenti e le disposizioni applicative dell’Agenzia delle Entrate per poter capire meglio contenuti e modalità dell’importante provvedimento (insomma vantaggi ed eventuali “incognite”). Come è noto avevo più volte denunciato il problema dei nostri giovani lavoratori all’estero i quali per non essersi iscritti all’AIRE rischiano l’applicazione di una doppia tassazione in virtù dell’intreccio “perverso” delle norme nazionali e convenzionali, e di quanto stabilito dall’articolo 165, comma 8, del TUIR (e cioè che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta, ma la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata). Avevo proprio recentemente scritto al Presidente Gentiloni ed al Ministro Padoan chiedendo un sollecito e necessario intervento e spiegando che migliaia di giovani andati a lavorare all’estero, per ignoranza della legge o per semplice negligenza, non si iscrivono all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sebbene ne abbiano i requisiti e l’obbligo. In virtù della normativa fiscale nazionale attualmente in vigore, fondata sul principio della cosiddetta “world wide taxation” adottato dal nostro Paese, questi giovani che lavorano, producono reddito e pagano le tasse nei Paesi di soggiorno, pur continuando a mantenere la residenza anagrafica (e quindi fiscale) in Italia, sono obbligati a dichiarare annualmente anche nel nostro Paese i redditi prodotti all’estero. Se non lo fanno o lo fanno in ritardo, possono essere tassati sia alla fonte che in Italia e, inoltre, perdono il diritto al credito di imposta (art. 165, comma 8, del Tuir). Quindi rischiano, se individuati dal Fisco italiano che in questi anni sta intensificando gli scambi di informazioni fiscali con molti Paesi, di essere tassati due volte sullo stesso reddito, di non poter usufruire del credito di imposta e di subire inoltre pesanti sanzioni, sebbene abbiano già assolto il dovere fiscale nel Paese ove vivono e lavorano. In particolare, la Direttiva del Consiglio 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), ha stabilito lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti correnti detenuti all’estero. Il flusso, che ha cadenza annuale e dovrebbe essere attivato ufficialmente dal 1° settembre 2017, contiene i dati identificativi dei conti esteri dei soggetti residenti, il relativo saldo o valore, l’importo totale lordo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione al conto. A livello extra-UE, la stessa tipologia di informazioni è scambiata nell’ambito degli Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. I problemi possono sorgere, come abbiamo più volte spiegato con i nostri comunicati, in tutti quei casi in cui ci si è trasferiti all’estero, dimenticandosi (volontariamente o meno) dell’AIRE, oppure, ancora peggio, in tutti quei casi in cui ci si è volutamente voluti nascondere agli occhi dell’Amministrazione finanziaria camuffando una residenza fiscale all’estero che realmente non esiste. Ecco che in questi casi il rischio di un accertamento potrebbe davvero essere elevato. L’intensificazione degli accertamenti e la creazione di un apposito software che individuerà i contribuenti a maggiore rischio evasione incentiva una presa in considerazione della procedura riaperta a fine 2016 della Voluntary Disclosure. La Voluntary Disclosure è una procedura di collaborazione volontaria del contribuente che si “autodenuncia” all’Amministrazione finanziaria in merito alle omissioni commesse in merito a redditi esteri non dichiarati e inosservanze sulla disciplina riguardante il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Ora la nuova norma introdotta dal Decreto-Legge n. 50 (Manovrina fiscale), all’Art. 1-Ter, dispone che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (detrazione dell’imposta pagata all’estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Esattamente ciò che avevo chiesto con determinazione negli ultimi mesi per sanare una situazione di inadempienza fiscale che poteva diventare drammatica nell’entità e nei numeri (interessati potrebbero essere decine se non centinaia di migliaia di giovani italiani che hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o autonomo all’estero e che non si sono iscritti all’Aire). La nuova norma si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente Voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Tuttavia, giova sottolineare che bisognerà attendere la definitiva entrata in vigore della legge e capire meglio quali sono effettivamente le regole dell’adesione alla nuova Voluntary disclosure (ripetiamo una sorta di autodenuncia), quali sono gli eventuali interessi e sanzioni da pagare per i ritardi nella presentazione della dichiarazione dei redditi, quando scadono i termini della nuova collaborazione volontaria che è in vigore dal 3 dicembre 2016, se ci sono cause ostative per determinate situazioni e/o soggetti, quali sono le modalità dell’autodenuncia, a chi bisogna rivolgersi per avere informazioni precise e dettagliate. Ricordiamo che potrebbe essere conveniente seguire la strada della Voluntary Disclosure per i risparmi in termini di minori sanzioni rispetto a quanto invece potrebbe essere contestato in sede di accertamento fiscale. Nel frattempo ed in attesa di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da parte mia non mancherò di continuare ad informare i giovani italiani all’estero sui loro diritti e i loro doveri in materia fiscale, e soprattutto mi premurerò di informare in merito alla tempistica (purtroppo i tempi per aderire alla nuova Voluntary disclosure potrebbero paradossalmente esaurirsi troppo presto entro il prossimo settembre) ed in merito al sistema di verifica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate “online” per seguire le procedure di autodenuncia e calcolare l’ammontare delle sanzioni senza doversi rivolgere ad un professionista. www.marcofedi.it