VALIDI GLI ACCERTAMENTI FISCALI NOTIFICATI PRESSO LA RESIDENZA AIRE CON RACCOMANDATA
Le controversie e le incertezze relative alle modalità di trasmissione degli avvisi di accertamento fiscale all’estero sono state nuovamente affrontate dalla Corte Suprema. Con una recente Ordinanza (n. 20256 del 22 agosto 2017) la Corte di Cassazione ha chiarito che deve ritenersi valido un avviso di accertamento fiscale notificato al contribuente italiano presso l’indirizzo estero risultante dai registri AIRE. In pratica la Corte si è espressa in seguito all’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo un accertamento fiscale perché effettuato all’estero con spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La CTR infatti aveva erroneamente (secondo la Cassazione) interpretato la normativa in vigore: i giudici d'appello avevano ritenuto invalida la notifica dell'atto impositivo effettuata al contribuente che era residente all'estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Infatti – secondo la Corte di Cassazione - seppur l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, né dimorante né domiciliato nella Repubblica, faccia riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali e preveda in caso d'impossibilità, che la notifica avvenga mediante consegna di copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l'atto, tuttavia, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del DPR n. 600/73 (così come modificato nel tempo), norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi, si prevede che "in alternativa a quanto disposto dall'art. 142 c.p.c." la notificazione ai contribuenti non residenti "è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero". La norma succitata che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE - quindi, applicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione - è stata introdotta dall'art. 2 primo comma lett a) del D.L. n. 40/10, ed è applicabile, secondo la Corte, senza incertezze normative. In conclusione giova quindi ricordare che le nuove disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, e successive modificazioni, prevedono infatti che quando non sono applicabili la lett. e-bis) e la lett. d) dell’art. 60 co. 1 DPR 600/73, ovvero quando il contribuente non ha comunicato all’Amministrazione finanziaria il proprio indirizzo estero o non ha eletto domicilio nel territorio dello Stato, in alternativa alla procedura contemplata dall’art. 142 c.p.c. (c.d. consolare), le notifiche possono essere fatte mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all’indirizzo di residenza estera risultante dall’AIRE, se il contribuente è una persona fisica, o presso la sede legale della società estera risultante dal Registro delle imprese, se trattasi di società. Più complessa è ovviamente la situazione in caso di irreperibilità dei contribuenti interessati perché disciplinata da un intreccio di norme che richiedono una conoscenza e una attenzione particolari. I DEPUTATI MARCO FEDI E FABIO PORTA