Abbiamo già dato notizia con un nostro recente comunicato delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio in materia di ristrutturazioni e di riqualificazioni energetiche (benefici applicabili anche agli italiani residenti all’estero i quali sono proprietari di immobili in Italia e pagano l’Irpef). Ora in questo comunicato vogliamo informare in merito ad altre due importanti misure fiscali contenute nel Decreto fiscale n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e collegato alla Legge di Bilancio per il 2018 che è stato appena approvato dal Senato ed è passato ora all’esame della Camera (si presume tuttavia in un percorso “blindato” e cioè immodificabile). Cominciamo con le somme detenute all’estero da cittadini italiani. La disposizione introdotta, con un emendamento a firma Micheloni e Santini (Pd), prevede la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero – nonché dei proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero – da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero (iscritti all’Aire), o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera (i cosiddetti frontalieri) e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente o autonomo. Si tratta di soggetti – è bene precisare – i quali hanno violato (per la stragrande maggioranza inconsapevolmente) gli obblighi di dichiarazione previsti da una legge del 1990 (la n. 167) che stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia le quali, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi e l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018. E’ previsto comunque dall’emendamento che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione della norma. L’altro importante emendamento a firma Santini (Pd), e sui cui contenuti noi eletti all’estero del PD ci siamo nel tempo confrontati con Governo e Parlamento, apporta modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori correggendo una situazione penalizzante per molti dei soggetti succitati i quali anche attraverso l’impegno qualificato e incalzante dell’Associazione Controesodo avevano rivendicato le loro giuste istanze. In particolare l’emendamento dispone che l’opzione per il regime fiscale agevolativo per il rientro dei lavoratori, introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, che è esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale – è ora previsto grazie all’emendamento - si applica la precedente disciplina (più favorevole). Quindi (se non verranno apportate modifiche alla Camera, cosa molto improbabile) l’agevolazione per il 2016 consisterà nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in modo che tali redditi concorrano alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento e non del 30 per cento come era finora previsto con grave danno economico per tanti lavoratori e lavoratrici che avevano optato per la legge n. 147 del 2015 e che avrebbero dovuto pagare un conguaglio negativo). Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL collegato alla legge di Bilancio 2018, l’individuazione delle modalità per il recupero delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.