Domanda: per avere diritto alle agevolazioni fiscali stabilite dalla normativa in vigore a favore dei lavoratori (o laureati) italiani rimpatriati e previste dall’articolo 44 del Dl 78/2010 e dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 è necessario essere stati iscritti all’AIRE ed essersi cancellati conseguentemente dall’anagrafe della popolazione residente in Italia? La risposta è affermativa; lo stabiliscono la legge in vigore e le numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate. Ricapitoliamo. L’art. 44 del DL n. 78/2010 (e successive modifiche) dispone che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che il soggetto mantenga la residenza fiscale in Italia. L’Agenzia delle Entrate ci spiega nella sua recente Risoluzione n. 146/E che in considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in questione, così come non può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero. Giova ricordare tuttavia che fa eccezione il regime della legge n. 238 del 2010, in via di esaurimento in quanto applicabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31 dicembre 2015 e in vigore comunque fino a dicembre 2017; infatti tale legge, a differenza dell'art. 44 del DL n. 78 del 2010, non rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR), ed era stato a suo tempo precisato che la mancata iscrizione all'Aire non determinava in questo caso l'esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati in Italia. Diversamente, identica interpretazione non può essere ammessa per coloro che chiedono di beneficiare dell'agevolazione prevista all'art. 44 del DL n. 78 del 2010 (docenti e ricercatori), in quanto tale norma fa espresso riferimento all'acquisizione della residenza fiscale; pertanto, è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni previste dall'art. 2 del TUIR per essere considerato residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato anche se trasferitosi all’estero e perciò escluso dalle agevolazioni. Ricordiamo che il citato articolo 2 del TUIR, al comma 2, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni l’anno (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Per sintetizzare: docenti e ricercatori per aver diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi rientra in Italia devono essere stati iscritti all’AIRE prima del rientro. Lo stesso ragionamento (e relative condizioni: cioè l’iscrizione all’AIRE) vale per tutti i lavoratori i quali si avvalgono delle agevolazioni previste dall’art. 16 del Dlgs 147/2015 e cioè per i cosiddetti “impatriati” o “controesodati”. Infatti – ci ricorda l’Agenzia delle Entrate - anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR e trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) ed assimilati (art. 50 del TUIR) e di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono – grazie alle agevolazioni previste - alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 50 per cento. Si sottolinea che anche il nuovo regime speciale per lavoratori “impatriati” richiede, fra gli altri requisiti, l'acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR nel senso che tale residenza era precedentemente fatta valere all’estero. La durata dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 è di cinque periodi d'imposta, con inizio da quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia, che deve essere mantenuta per un minimo di due anni, pena la decadenza dal beneficio sin dall'inizio con applicazione di sanzioni ed interessi. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 individua sotto il titolo lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa e che sono stati elencati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del maggio 2017. Si ribadisce quindi (secondo l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 146/E del 29/11/2017 e Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) che anche per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori, il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato dal registro dell’anagrafe della popolazione residente in Italia non può essere ammesso alle agevolazioni fiscali in questione aventi finalità attrattiva di lavoratori dall'estero. Ciò perché come l’articolo 44 del Dl 78/2010 anche l’articolo 16 del Dlgs 147/2015, rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali – articolo 2 del Tuir – ai sensi del quale è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni ivi previste per essere considerato residente nel territorio dello Stato ai fini fiscali e non all’estero, mentre invece le agevolazioni sono concesse solo nel caso in cui si trasferisce la residenza fiscale dall’estero in Italia. www.marcofedi.it