ROMA – Di seguito le informazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in una nota diramata oggi.
“VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel corso del 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, che vedranno coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, votando per i candidati che si presentano nella Circoscrizione estero.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.
E’ POSSIBILE IN ALTERNATIVA SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro i termini di legge. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche, ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Chi desidera votare in Italia deve darne comunicazione scritta al proprio Consolato ENTRO IL 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), quindi entro il 31 dicembre 2017.
In caso intervenga invece uno scioglimento anticipato delle Camere, l’opzione può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.
In ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO” (Inform)