L?anno prossimo gli italiani in patria e all’estero torneranno a votare per Camera e Senato. Nel 2018, infatti, scadrà la Legislatura in corso: con la data del voto ancora da stabilire – anche se si parla insistentemente del quattro di marzo – per i cittadini residenti all?estero si avvicina la prima scadenza. I connazionali all’estero, come noto, votano per corrispondenza i candidati che si presentano nella Circoscrizione estero, ma possono anche scegliere di votare in Italia per uno di quelli che si presenta sul territorio nazionale. Per farlo dovranno esercitare l?opzione: cioè inviare al proprio consolato una comunicazione scritta che, si ricorda, vale solo per una consultazione elettorale. Chi desidera votare in Italia deve comunicarlo al proprio Consolato entro il 31 dicembre 2017: la legge infatti stabilisce che l?opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell?anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (in questo caso marzo 2018). In caso intervenga invece uno scioglimento anticipato delle Camere, l?opzione può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. In ogni caso, l’opzione deve pervenire all’Ufficio consolare non oltre i 10 giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni. Il modulo per esercitare l?opzione è già disponibile sui siti ufficiali di ambasciate e consolati. La comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell?elettore. La dichiarazione può essere consegnata personalmente oppure per posta: in questo ultimo caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. La Farnesina sottolinea in particolare che, come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all?Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l?esercizio dell?opzione. Infine, si ricorda ai connazionali all?estero che se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all?interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica. (comunicato - aise)