A gennaio 2008 è entrato in vigore un Regolamento granducale del 21 dicembre 2007 che definisce le nuove condizioni d’entrata e di soggiorno dei cittadini dell’UE e delle persone originarie dei paesi assimilati (ossia i 3 paesi che hanno aderito all’accordo EEE sullo Spazio Economico Europeo = Norvegia, Islanda, Lichtenstein + la Svizzera).
Il testo prevede che i predetti cittadini non avranno più bisogno d’una “carte de séjour” per risiedere sul territorio lussemburghese. Il Regolamento in parola costituisce la trasposizione nella legislazione lussemburghese della Direttiva europea 2004/38 emanata nel 2004. La nuova norma concerne sia i lavoratori salariati o indipendenti, sia i prestatori di servizi, sia gli studenti. In pratica i cittadini contemplati dalla nuova norma sono tenuti a dichiarare la loro presenza in Lussemburgo solo se intendono permanervi per un periodo superiore ai tre mesi. In tal caso, essi sono tenuti a richiedere all’amministrazione comunale del luogo di residenza una “attestation d’enregistrement”. L’amministrazione trasmette la domanda alla Direzione dell’Immigrazione (Ministero degli Affari Esteri), la quale farà pervenire per via postale l’attestazione ai richiedenti. Il testo prevede anche delle clausole intese a facilitare il raggruppamento familiare, qualunque sia la nazionalità dei membri della famiglia. A titolo d’esempio, i cittadini contemplati dalla nuova norma, che sono in possesso d’una ”attestation d’enregistrement,” possono soggiornare in Lussemburgo in compagnia dei coniugi (o dei partner dichiarati), dei propri figli e dei propri genitori, anche se queste persone sono originarie d’un paese terzo. Naturalmente l’”attestation d’enregistrement” (la “carte de séjour” per le persone originarie d’un paese terzo) va richiesta nominativamente per ognuno delle persone a loro carico. Dopo 5 anni di residenza ininterrotta, l’attestation d’enregistrement (la carte de séjour) diviene documento permanente. Il lato meno positivo della norma è che l’attestazione in parola – contrariamente alla precedente “carte de séjour” – non comporta una fotografia del titolare, talché in avvenire occorrerà portare con sé un documento d’identità, oltre all’attestazione, qualora un eventuale controllo lo richieda. Per quanto riguarda le condizioni cui devono soddisfare i richiedenti della predetta “attestation d’enregistrement “ la nuova norma (come d’altronde la precedente) prevedono che i destinatari dovranno comprovare che hanno mezzi di sussistenza sufficienti (per non ricadere sull’assistenza sociale del paese d’accoglienza) e che sono affiliati ad un’assicurazione malattia. Per i lavoratori salariati la prova consiste in un contratto di lavoro o una promessa scritta d’assunzione da parte di un datore di lavoro. Per i lavoratori indipendenti (commerciante o artigiano) la prova consiste nella presentazione d’una copia conforme dell’autorizzazione di stabilimento; (medico o chinesiterapeuta) la prova del diritto di esercitare il proprio mestiere; (avvocato o architetto) la prova dell’iscrizione all’albo lussemburghese della professione. Tutte queste disposizioni sono stralciate dal progetto di legge n. 5802 concernente la ‘Libera circolazione delle persone e l’Immigrazione’ depositato alla Camera dei Deputati il 7 novembre 2007. La Camera lo ha approvato nell’estate 2008, probabilmente in parallelo con il progetto di legge concernente l’Accoglienza e l’Integrazione degli Stranieri’. Ricordiamo infine che la Legge sulla nazionalità lussemburghese (detta anche legge sulla doppia nazionalità) ha stentato agli inizi a trovare un compromesso valido circa le esigenze relative alla conoscenza della lingua lussemburghese cui dovrebbero soddisfare gli aspiranti alla doppia nazionalità ed i richiedenti in generale, ma che finalmente ha trovato una buona forma di applicazione. Franco Avena Presidente del “Conseil National pour Etrangers” (fonte: Echo d’Europe)