Abbiamo oramai imparato tutti che l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione e il recupero delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi

finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). Il Superbonus può essere fruito anche dai proprietari di immobili in Italia residenti all’estero. Molti connazonali però si sono giustamente chiesti se non ha alcuna importanza che i lavori siano già stati iniziati prima del 1° luglio 2020 al fine di fruire del Superbonus 110%, oppure se le agevolazioni sono previste solo per le spese sostenute nel 2020 (dal mese di luglio) e nel 2021, nel rispetto ovviamente di tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa. Ebbene ora l’Agenzia delle Entrate chiarisce una volta per tutte gli eventuali dubbi con la risposta all’interpello n. 88 dell’8 febbraio u.s. L’Agenzia infatti conferma (come d’altronde si intuisce nella circolare n. 24/2020) che la maxi-detrazione è riconosciuta indipendentemente dalla data di inizio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus, ma – attenzione - solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Ricordo, come ho già fatto in alcuni miei recenti comunicati, che l'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.