Sono state definite con un importante Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 60353/2021) i requisiti e le modalità con cui i lavoratori dipendenti e autonomi rientrati in Italia, i quali usufruiscono del regime fiscale dei cosiddetti ”impatriati”,

potranno optare per la proroga di ulteriori cinque periodi di imposta agevolati (così come stabilito dal “Decreto Crescita”, modificato poi dalla Legge di Bilancio per il 2021). L’opzione di prolungamento può essere esercitata da lavoratori “impatriati” iscritti all’AIRE o cittadini di Stati UE che hanno trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che, al 31 dicembre 2019, erano già beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese attraverso la riduzione, per un determinato periodo di tempo, di parte dell’imponibile del reddito prodotto in Italia. La nuova normativa (“Decreto Crescita” e Legge di Bilancio) che ha modificato e integrato l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha previsto la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori “impatriati” con una tassazione del 50 per cento del reddito ovvero del 10 per cento in presenza di specifici requisiti. Il recente Provvedimento dell’ADE ha stabilito, come previsto dalla legge, che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo. I lavoratori dipendenti devono richiedere in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi devono comunicare l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento. Giova ricordare che al momento dell’opzione cambiano le modalità e i benefici fiscali a seconda che il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido pre-adottivo o che sia proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, oppure che lo diventi entro diciotto mesi dal versamento richiesto.