BREXIT. A tre mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione siglato il 24 dicembre 2020 da UE e Regno Unito (“Trade and Cooperation Agreement”) che ha anche definito il nuovo quadro normativo sulla sicurezza sociale applicabile ai rapporti tra le due parti,

né l’Inps né il Ministero del Lavoro hanno ancora emanato una circolare (o un documento analogo) esplicativo ed attuativo degli aspetti relativi a libera circolazione, previdenza e malattia contenuti nella Rubrica quarta della Parte seconda dell’Accordo dedicata al “Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata”. Coordinamento espressamente riconosciuto come fondamentale nel Preambolo dell’Accordo al fine di garantire lo spostamento delle persone tra le Parti per lavorare, soggiornare, risiedere. Giova ricordare che nella mia interrogazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presentata il 10 gennaio u.s. (con la doverosa tempestività) avevo chiesto al Governo di indicare in maniera esauriente e sollecita come saranno tutelati i diritti socio-previdenziali dei lavoratori che si sposteranno (o che già lo hanno fatto) dall’Italia nel Regno Unito e viceversa. Soprattutto perché per ora abbiamo solo la certezza che i Regolamenti comunitari (CE) 883/2004 e 987/2009 in materia di sicurezza sociale e in materia di assistenza sanitaria, dopo il periodo transitorio che è terminato il 31 dicembre 2020, non sono più applicabili ai rapporti tra Regno Unito e Unione Europea (e quindi Italia). L’importante Protocollo sulla sicurezza sociale, allegato all’Accordo di partenariato, si applica dal 1° gennaio 2021 alle persone che soggiornano legalmente in Italia (o in uno Stato UE) e nel Regno Unito (si applica quindi quando si instaura una situazione transfrontaliera) e al pari del Regolamento n. 883 (applicabile ora a tutti gli Stati membri ma non al Regno Unito) si fonda sui seguenti principi generali: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, totalizzazione dei periodi di contribuzione e assicurazione, unicità della legislazione applicabile. Ma ora il compito del nostro Governo e delle nostre Istituzioni è quello di interpretarlo, confrontarlo con i “vecchi” Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, verificare eventuali differenze ed illustrare le nuove regole, precisando quali sono i nuovi diritti e i nuovi doveri. Siamo consapevoli che non si tratta di un lavoro semplice, ma sono già passati tre mesi e le persone che soggiornano legalmente in Italia e nel Regno Unito devono essere messe nelle condizioni di conoscere la nuova normativa che si applica alla loro situazione in materia previdenziale, sanitaria e di libera circolazione.