Finalmente l’Inps ha emanato la circolare con le prime istruzioni sul Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale che si applica tra Regno Unito e Italia a seguito dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicembre scorso tra Regno Unito e Unione europea.

In una mia recente interrogazione avevo chiesto a Governo e Ministero del Lavoro di emanare atti esplicativi ed attuativi della nuova situazione che si è venuta a creare in relazione ai diritti sulla libera circolazione, sanitari e previdenziali dei nostri connazionali che si spostano (o già lo hanno fatto) dall’Italia in uno dei Paesi del Regno Unito e viceversa. Avevo sollecitato l’intervento chiarificatore delle autorità italiane competenti ed una prima risposta è arrivata dell’Inps per ciò che riguarda le problematiche previdenziali. Avevo sottolineato che i Regolamenti comunitari (CE) 883/2004 e 987/2009 in materia di sicurezza sociale e in materia di assistenza sanitaria, dopo il periodo transitorio che è terminato il 31 dicembre 2020, non sono più applicabili ai rapporti tra Regno Unito e Unione Europea (e quindi Italia). Infatti con l’Accordo di recesso è stato introdotto un nuovo Protocollo sulla sicurezza sociale, allegato all’Accordo di partenariato, che si applica dal 1° gennaio 2021 alle persone che soggiornano legalmente in Italia (o in uno Stato UE) e nel Regno Unito (si applica quindi quando si instaura una situazione transfrontaliera) e che al pari del Regolamento n. 883 (applicabile ora a tutti gli Stati membri ma non al Regno Unito) si fonda sui seguenti principi generali: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, totalizzazione dei periodi di contribuzione e assicurazione, unicità della legislazione applicabile. L’Inps nella sua circolare (sintetizzo per ora, ma è necessario che le istituzioni competenti approfondiscano nel prossimo futuro numerosi aspetti del Protocollo ancora poco chiari) indica soprattutto che ai sensi del Protocollo, continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Quindi il meccanismo della totalizzazione potrà essere utilizzato ancora per ciò che riguarda l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni e l'ammissione al beneficio di una legislazione. Ai fini della totalizzazione saranno presi in considerazione sia i periodi di assicurazione completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) che quelli maturati successivamente e cioè a partire dal 1° gennaio 2021. Le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del nuovo Protocollo sono praticamente le stesse previste dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (ora non più applicabili tra le parti) con alcune eccezioni importanti tra le quali le prestazioni familiari che stranamente (ma l’Inps non ci spiega il perché) non sono più incluse e disciplinate. Giova inoltre rimarcare che ora, in virtù di esplicite previsioni del Protocollo, alcune prestazioni precedentemente non esportabili dall’Italia in ambito UE – perché di carattere non contributivo - saranno invece esportabili nel Regno Unito, come ad esempio l’integrazione al minimo e le maggiorazioni sociali che, in base alla normativa italiana, non sono vincolate alla residenza in Italia del titolare, per cui possono beneficiarne, in presenza dei requisiti di legge, anche i residenti in altri Paesi extra UE, c.d. Paesi terzi come il Regno Unito, ma solo ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana. Infine, vale la pena ricordare che l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Regno Unito e UE deve ancora essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere definitivamente ratificato: per questo motivo le parti hanno convenuto che l’Accordo (e quindi anche il Protocollo sulla sicurezza sociale che ne è parte integrante) sarà applicato per ora solo in via provvisoria fino al prossimo 30 aprile (ma è ovviamente prevedibile che la ratifica finale sarà stipulata prima di tale ultima data).