Sentenza storica della Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 9725 del 14 aprile u.s. - corroborando un impegno che noi stiamo svolgendo da anni con interventi legislativi e politici contro la doppia imposizione - ha stabilito che il credito per le imposte pagate all’estero
spetta anche se il contribuente che ha lavorato all’estero non ha presentato la dichiarazione in Italia (ma avrebbe dovuto in quanto non iscritto all’Aire e risultante quindi residente in Italia) e viene successivamente raggiunto da un avviso di accertamento con il quale sono richieste le imposte per il reddito prodotto oltreconfine. Il caso era nato da un accertamento di un contribuente residente in Italia che aveva prestato attività di lavoro dipendente in Germania per oltre 183 giorni e che aveva scontato l’imposizione tedesca in virtù dell’art.15, par. 2, della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Germania ed al quale era arrivato un avviso di pagamento da parte del fisco italiano per omessa dichiarazione dei redditi in Italia. Come è noto in virtù del principio adottato nel diritto tributario interno dallo Stato e dall’amministrazione finanziaria italiani definito “Word Wide Taxation” o tassazione mondiale, i redditi del cittadino residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti. Quindi i lavoratori italiani i quali non si iscrivono all’AIRE e producono reddito all’estero sono spesso soggetti o rischiano di essere soggetti se tracciati, a doppia tassazione, in particolare quando il Paese di destinazione ha stipulato con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali che prevede la tassazione concorrente, ancorché mitigata dalla facoltà del credito di imposta (come ad esempio quelle con il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, etc.) oppure quando tale Paese non ha stipulato alcuna convenzione con l’Italia. Si tratta perciò, come si capirà, di una Ordinanza molto importante che praticamente sancisce che l’omessa dichiarazione dei redditi non comporta di per sé la perdita del diritto di credito per le imposte pagate all’estero e conferma il concetto che l’art. 165 comma 8 del TUIR (che prevede appunto la doppia tassazione per omessa dichiarazione dei redditi prodotti all’estero) è una norma invalida e incostituzionale sulla quale prevalgono i principi delle convenzioni contro le doppie imposizioni che sono istituite con lo scopo di eliminare la doppia imposizione. E’ da anni che segnaliamo e denunciamo (con interrogazioni, emendamenti e proposte di legge) il problema di decine di migliaia di nostri lavoratori andati a lavorare all’estero per più di dodici mesi e i quali, per la ragioni più disparate e sebbene sia obbligatorio per legge, non si iscrivono all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), mantenendo così la residenza fiscale in Italia. Molti di questi (spesso giovani) lavoratori producono reddito e pagano le imposte al Fisco del Paese dove lavorano ma non sanno di essere tenuti comunque a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia anche per i redditi prodotti e tassati all’estero, così come stabilisce il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con la possibilità tuttavia di ottenere un credito di imposta per le tasse pagate all’estero. Purtroppo in virtù della normativa attualmente in vigore (nello specifico il comma 8 dell’art. 165 del TUIR), i contribuenti residenti fiscalmente in Italia i quali producono reddito già tassato all’estero non possono ottenere la detrazione o credito di imposta se omettono (anche se in buona fede e in assenza di dolo) di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia o di indicare nella stessa tali redditi. Ora finalmente la Cassazione ha praticamente sentenziato che l’omissione della dichiarazione italiana non deve essere ritenuta quale elemento suscettibile di precludere il riconoscimento dell’imposta estera come invece sostiene in maniera testuale l’art. 165 comma 8 del Tuir, in quanto tale articolo contrasta con il divieto di doppia imposizione sancito dalle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e con la previsione dei criteri per la eliminazione della doppia imposizione. Viene quindi confermato dalla Cassazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto al credito di imposta essendo formalizzato dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, non necessita di ulteriori adempimenti – tra i quali la dichiarazione dei redditi – previsti dalla legge nazionale (art. 165 del Tuir) proprio alla luce della preminenza dei Trattati internazionali sulle leggi interne. Va rilevato tuttavia che le sentenze (o le ordinanze come in questo caso) della Cassazione non hanno forza di legge perché decidono un caso specifico portato all’attenzione del giudice, tuttavia la Cassazione definisce la corretta interpretazione e applicazione di una legge. Dovrà ora essere lo Stato (Governo e Parlamento) a modificare la legge per uniformarsi ai principi fissati dalla Suprema Corte.