Il nuovo accordo tra UE (Italia) e Regno Unito disciplina anche le regole sui distacchi dei lavoratori – considerato che i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale non sono più applicabili al Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Il distacco avviene quando un datore di lavoro che esercita abitualmente
l'attività in uno stato membro (stato d'invio) invia un dipendente a lavorare in un altro stato membro (stato di occupazione). I dipendenti sono definiti lavoratori distaccati. Fino ad ora i distacchi sono stati regolati dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale. Ora invece, nel nuovo assetto internazionale determinato dalla Brexit gli Stati europei sono intervenuti a regolare, tra gli altri, anche gli aspetti riferiti al distacco dei lavoratori nel Regno Unito. L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE), da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA) – approvato di recente dal Parlamento europeo – nello specifico della sicurezza sociale, ha, come è oramai noto, introdotto delle norme di coordinamento in un apposito Protocollo, che costituisce parte integrante del TCA e ha validità per quindici anni dall’entrata in vigore dell’accordo. Tale Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce e consente la fattispecie del distacco dei lavoratori. In particolare la nuova norma prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Tuttavia, le nuove disposizioni non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati della UE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto agli Stati che avranno comunicato alla UE l’intenzione di voler applicare le norme sul distacco previste dal Protocollo. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità competente, ha recentemente informato l’Inps, con riferimento a quanto previsto dalla nuova normativa sui distacchi, di essersi espresso nel senso dell’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), delle norme sul distacco. Quindi, in sintesi, in base alle previsioni contenute dell’accordo di recesso i cittadini italiani che esercitavano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma dei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale erano soggetti alla legislazione dell’Italia, mantengono detta condizione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta. È quindi confermata la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità. Inoltre le eventuali proroghe già autorizzate al 1° gennaio 2021 in virtù dei Regolamenti comunitari (anche se non più applicabili al Regno Unito) ed in corso di esecuzione a tale data, resteranno valide fino a naturale scadenza, mentre invece diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile. Si tratta purtroppo di una restrizione prevista dalle nuove norme che limiterà perciò il periodo massimo dei distacchi dei lavoratori a 24 mesi.