Ritengo opportuno chiarire i contenuti della normativa che ha introdotto a decorrere da quest’anno la riduzione al 50% dell’IMU per i pensionati residenti all’estero, visto che sono state recentemente riportate su alcuni organi di stampa (tra cui un importante quotidiano)
informazioni incorrette che rischiano di inficiare il senso e gli obiettivi di tale disposizione. È bene quindi precisare che la parziale esenzione è destinata ai percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti all’estero (a prescindere dalla loro nazionalità) proprietari di immobile in Italia (una sola unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d’uso. Alcuni giornali e riviste specialistiche hanno erroneamente e paradossalmente asserito che l’esenzione si applica solo ai pensionati residenti in Paesi extracomunitari, mentre invece il comma 48 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2021 (n. 178/20) è indiscutibilmente chiaro: l’ IMU è ridotta per i soggetti non residenti titolari di pensione “in regime di convenzione internazionale con l’Italia”, a prescindere dal Paese di residenza (“residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”). Per pensione in regime di convenzione internazionale si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario. Questo è esattamente lo spirito di una legge che è stata concepita e introdotta per ovviare ai rilievi della Commissione europea che aveva inviato all’Italia nel gennaio del 2019 una lettera di costituzione in mora per violazione del diritto europeo per aver introdotto e mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali (Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani iscritti all’AIRE e residenti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio Economico Europeo), escludendo invece dalle norme agevolative i pensionati di altra nazionalità europea. La Commissione europea aveva poi archiviato l’avvio della procedura di infrazione perché il regime agevolativo previsto per l’IMU, la TASI e la TARI dall’art. 9-bis, del D. L. n. 47 del 2014, era stato eliminato con la Legge di bilancio per il 2020, che aveva appunto abolito la norma che prevedeva l’esenzione a favore dei pensionati italiani iscritti all’Aire e titolari di una pensione estera. L’anno scorso i nostri pensionati residenti all’estero hanno perciò dovuto pagare l’ IMU. Ci siamo quindi attivati per ovviare ai rilievi della Commissione europea ed individuare una formulazione legislativa che consentisse il ripristino della agevolazione. Grazie anche all’impegno del Partito democratico siamo infatti riusciti con la Legge di Bilancio per il 2021 a reintrodurre la parziale esenzione dell’Imu al 50% a favore dei pensionati residenti all’estero – titolari di pensione in convenzione internazionale e quindi – ribadisco - sia bilaterale (accordi con Paesi extracomunitari) che multilaterale (Regolamenti comunitari di sicurezza sociale). Solo a causa della mancanza di risorse non siamo riusciti ad ottenere una esenzione totale (è stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro). E’ bene ricordare che per gli stessi immobili è stato ribadito dalla legge che la tassa sui rifiuti “Tari” è dovuta in misura ridotta di due terzi. Abbiamo quindi ora sollecitato il MEF a predisporre una Circolare che interpreti correttamente – in coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio - la nuova norma confermando così la decisione del Parlamento di introdurre l’esenzione del 50% dell’Imu a favore dei pensionati residenti all’estero, in Paesi comunitari ed extracomunitari, titolari di un pro-rata pensionistico (italiano od estero) ottenuto tramite l’applicazione di una convenzione di sicurezza sociale (bilaterale o multilaterale) con l’Italia.