Il Decreto “Sostegni bis” - che stanzia 40 miliardi per le imprese e le famiglie e che dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ora al vaglio della Camera dei deputati - ha prorogato di ben 4 mesi il Reddito di emergenza.
Infatti per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote del REM relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre. Attenzione: le domande per le nuove quote di REM dovranno comunque essere presentate all’Inps entro il 31 luglio tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Gli oneri della ulteriore proroga ammontano a circa 884 milioni di euro. Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Tale beneficio varia ai 400 agli 800 euro mensili a seconda del valore assegnato ad ogni composizione familiare. Il Rem è subordinato alla residenza in Italia ma a differenza del Reddito di cittadinanza i richiedenti non devono far valere periodi di residenza pregressi (infatti per il diritto al Rdc bisogna invece far valere 10 anni di residenza in Italia di cui due immediatamente prima della presentazione della domanda: requisito questo che ha escluso dal Rdc praticamente tutti gli iscritti all’Aire che rientrano in Italia). Quindi gli italiani all’estero iscritti all’Aire i quali stanno in questo periodo rientrando in Italia potrebbero usufruire del Rem nel momento in cui riacquisiscono la residenza in Italia. Il Rem spetterà ai nuclei familiari che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti: a) il richiedente deve risultare residente in Italia; b) deve avere un reddito familiare complessivo inferiore all’importo riconosciuto come Rem (importo che varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare); c) l’Isee del nucleo familiare deve essere inferiore a 15.000 euro; d) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; e) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a determinati importi né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; f) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; g) non essere percettori di reddito di cittadinanza. Noi come al solito consigliamo di rivolgersi ad un Istituto di Patronato di fiducia o ad un Caf, visto anche che si deve utilizzare una complessa procedura telematica disponibile sul sito web dell’Istituto.