In attesa dei chiarimenti ufficiali del MEF, che speriamo arrivino presto visto che mancano pochi giorni alla scadenza (16 giugno) del pagamento della prima rata dell’IMU, continuano a giungere segnalazioni relative alle decisioni da parte di alcuni comuni che per una interpretazione
errata e per mancanza di istruzioni e chiarimenti del MEF non applicano correttamente la nuova normativa per gli italiani residenti all’estero proprietari di immobili in Italia, limitandola ai paesi extracomunitari. In realtà il MEF si era già pronunciato nel corso di Telefisco 2021, l’evento annuale del quotidiano “il Sole 24 Ore” durante il quale gli esperti del Ministero delle Finanze hanno risposto alle specifiche domande sulle novità fiscali per il 2021. Riportiamo qui di seguito alcuni importanti passaggi della risposta del MEF alle domande del quotidiano sulla nuova normativa sull’Imu per i residenti all’estero (chi è interessato può trovare le risposte a questo “link”: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/imu-tassa-rifiuti-e-aree-pubbliche-risposte-mef-telefisco-2021-ADVRmUGB Al quesito de “Il Sole 24 Ore” sul significato del comma 48, articolo 1, della legge (di Bilancio) n. 178/2020 che ha previsto la riduzione del 50% dell’Imu per i pensionati residenti all’estero il MEF risponde (tra le altre cose) che “a differenza della precedente disposizione, l’articolo 1, comma 48 della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento, fa esclusivo riferimento ai «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’Aire. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano: a) titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; b) residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.” Il MEF quindi non fa distinzione tra paesi comunitari ed extracomunitari ma indica – in coerenza con la motivazione e il dettato della legge – che ciò che conta è essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Non solo, il MEF indica inoltre nella risposta che “Si ritiene che le agevolazioni in argomento possano trovare applicazione anche quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.” Insomma ciò che secondo il MEF è richiesto per ottenere la riduzione dell’Imu è la titolarità di una pensione (pro-rata) in regime di convenzione internazionale, a prescindere dal Paese di residenza e a patto che tale Paese non sia l’Italia. I tecnici del MEF quindi sono consapevoli che per pensione in regime di convenzione internazionale ovviamente non si intende in regime di convenzione bilaterale (come qualcuno ha erroneamente e inverosimilmente sostenuto) ma bensì in regime di convenzione maturata tramite l’applicazione di un accordo di sicurezza sociale con un Paese terzo, sia esso comunitario che extracomunitario (il significato giuridico di convenzione è “accordo tra due o più Stati”). Il legislatore infatti era intervenuto nella Legge di bilancio per il 2021 proprio per ovviare ai rilievi fatti dalla Commissione europea (non una Commissione extracomunitaria!) che aveva inviato all’Italia nel gennaio del 2019 una lettera di costituzione in mora per violazione del diritto europeo per aver introdotto e mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali (Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani iscritti all’AIRE e residenti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio Economico Europeo), escludendo invece dalle norme agevolative i pensionati di altra nazionalità europea. Governo e Parlamento hanno quindi introdotto una norma per ripristinare l’agevolazione che già esisteva prima e che era stata cancellata per il 2020, adeguandola alle regole del diritto comunitario. Limitare perciò l’agevolazione ai soli Paesi extracomunitari sarebbe una misura priva di sensatezza, legittimità, coerenza e logica giuridica.