Ho provato con fermezza e impegno tutte le strade percorribili ma mi sono imbattuta innanzitutto contro l’illogicità della legge e poi contro l’inflessibile e intirizzito muro della burocrazia. La risposta definitiva dell’ADE (Agenzia delle Entrate) alla mia richiesta di intervento sull’anomalia
della convenzione tra Italia e Bulgaria contro le doppie imposizioni fiscali è la seguente: “In conclusione, sulla base del vigente quadro normativo applicabile alla fattispecie rappresentata, l’INPS è tenuto ad applicare le ritenute alla fonte, previste dal citato articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti ai pensionati che, seppur residenti in Bulgaria ai sensi della vigente normativa interna di tale Stato, non risultano in possesso della cittadinanza bulgara”. In sostanza le pensioni erogate dall’Inps ai nostri connazionali residenti in Bulgaria continueranno ad essere tassate alla fonte, e cioè in Italia, a meno che gli interessati non abbiano acquisito o acquisiscano la nazionalità bulgara (giova ricordare comunque che tali pensioni in virtù dell’articolo 22 della stessa Convenzione non possono essere tassate anche dalla Bulgaria – proprio per evitare una doppia tassazione. Rimane il fatto, ovviamente, che le aliquote fiscali italiane sono molto più alte di quelle bulgare e per i nostri pensionati sarebbe più conveniente che fosse la Bulgaria a tassare le pensioni e non l’Italia. Come si ricorderà proprio per correggere l’anomalia della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria ero intervenuta, nel corso del 2020, con una interrogazione parlamentare al Governo (ha risposto Il Ministero del Lavoro) e con interventi politici presso il Dipartimento delle Finanze del MEF. L’anomalia sta nel fatto che mentre quasi tutte le convenzioni fiscali stipulate dall’Italia prevedano – come prescritto dall’OCSE – la tassazione delle pensioni delle gestioni private (tipo Inps) nel Paese di residenza, quella con la Bulgaria, a causa di una misteriosa clausola della convenzione di cui non né si conosce né si capisce il motivo, prevede la tassazione in Italia a meno che non si possegga la nazionalità bulgara. Per correggere questa situazione penalizzante e ingiusta per i nostri pensionati residenti in Bulgaria, e considerata realisticamente l’impraticabilità di una pronta modifica della convenzione, avevo suggerito al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di valutare l’opportunità di dare disposizioni all’Inps, e alle sue strutture territoriali, di considerare utile al buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensione delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati la certificazione attestante la qualità di residente fiscale in Bulgaria rilasciata dalle competenti autorità fiscali bulgare anche se essa non contiene il riferimento alla Convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. In questo modo l’Inps sarebbe stato in grado di detassare la pensione degli italiani residenti in Bulgaria, così come d’altronde praticamente previsto dalla convenzione contro le doppie imposizione fiscali, venendo incontro alle pressanti e legittime richieste dei nostri pensionati residenti in Bulgaria, considerato che sia il Governo nella risposta alla mia interrogazione, sia il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad una mia richiesta, avevano manifestato la loro disponibilità ad una soluzione amministrativa della controversia. Ma l’Agenzia delle Entrate, nella sua ultima risposta inviatami il 21 giugno u.s. ha ribadito che “l’INPS può applicare l’articolo 16 della Convenzione, che prevede la tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza del beneficiario (nel caso di specie in Bulgaria), non operando la ritenuta prevista dalla normativa italiana, solo a fronte dell’attestazione da parte delle competenti Autorità estere del possesso del requisito della residenza previsto dalla Convenzione e, dunque, del possesso della cittadinanza bulgara del pensionato.“. In sostanza, sulla base dell’accordo internazionale attualmente in vigore tra i due Stati, i benefici convenzionali possono essere riconosciuti alle persone fisiche che, in relazione alla Bulgaria, siano in possesso della cittadinanza di tale Stato. Cosa fare ora? Fermo restando il fatto che la competenza tecnico giuridica dell’ADE è limitata all’interpretazione ed all’applicazione della vigente normativa interna ed internazionale riguardante la materia tributaria e, pertanto, non si estende all’attivazione di contatti con le competenti Autorità fiscali estere finalizzati alla modifica dei vigenti Trattati, dovranno essere nuovamente attivati al riguardo i contatti con il Dipartimento delle Finanze del MEF e con il Ministro degli Affari Esteri affinché si attivino i canali e i percorsi politici e amministrativi per la revisione della vigente Convenzione fiscale. Io ovviamente non lascerò nulla di intentato, ma non sarà facile.