Ora che è terminato il periodo transitorio e si applicano a tutti gli effetti le nuove norme del dopo Brexit in materia di sicurezza sociale per i lavoratori che si spostano tra l’Unione Europea (compresa l’Italia) ed il Regno Unito, l’Inps – il nostro Istituto nazionale previdenziale –

ha finalmente fornito le istruzioni operative che riguardano la disciplina degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni di malattia, maternità e paternità. In una recente circolare l’Inps precisa i termini di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) e sull’Accordo di recesso (WA) di cui alla circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, di cui avevamo dato ampio rilievo in un nostro comunicato nel quale – tra le altre cose – avevamo denunciato la scomparsa della tutela delle prestazioni familiari. Ora l’Inps fornisce chiarimenti in merito. L’Inps premette nella sua circolare che l’Accordo di recesso (WA) - e quindi i precedenti regolamenti comunitari di sicurezza sociale - continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza il nuovo Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) si applica di regola a fattispecie non coperte dal WA e costituirà dunque la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA. Illustrato il quadro normativo di riferimento, l’Inps spiega sinteticamente che nel caso della disoccupazione se l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni sono subordinati al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma si deve tenere conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che lo Stato interessato applica. Nel caso delle prestazioni familiari invece viene ribadito che esse sono fuori dall’ambito di applicazione del Protocollo: ciò significa che d’ora in poi a queste prestazioni si applica solo la normativa nazionale (nel caso dell’Italia l’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153). Per quanto riguarda le prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro il nuovo Protocollo prevede che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. In estrema sintesi, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del WA che per i destinatari del PSSC. Infine l’Inps illustra quali saranno le nuove modalità dello scambio di informazioni in termini di collaborazione amministrativa tra il Regno Unito e l’Unione europea. Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda alla