Il Governo fa marcia indietro e stralcia dal Decreto Fiscale pubblicato in G.U. l’articolo che prevedeva la cancellazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia da parte degli italiani residenti all’estero. Resta quindi – almeno per ora e a scanso di sorprese nella Legge di Bilancio – la possibilità di beneficiarne senza la necessità di trasferire la residenza in Italia entro 18 mesi dall’acquisto.
Nella bozza del Decreto che è circolata fino a venerdì scorso dopo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri, all’articolo 6 – intitolato “Procedure di infrazione europee in materia fiscale” – (e che ora non esiste più) il Governo aveva cancellato il bonus prima casa per gli italiani all’estero e cioè la norma che prevedeva tutta una serie di agevolazioni fiscali senza l’obbligo di stabilire (come avviene invece per gli italiani residenti in Italia e per gli stranieri) entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato. L’agevolazione (per ora quindi ancora in vigore) consiste nel versamento di un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile acquistato, e delle imposte ipotecaria e catastale snella misura fissa di 50 euro o, quando a vendere l’immobile è un’impresa soggetta a IVA, l’applicazione di un’aliquota del 4 per cento, anziché del 10 per cento, e il versamento di imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Si leggeva nel testo del Decreto fiscale in versione Bozza, e di cui avevamo subito dato notizia, che dalla legge attualmente in vigore, “le parole “se trasferito all’estero per ragioni di lavoro… e nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano” sono soppresse”. Avevamo appreso che l’agevolazione veniva soppressa per venire incontro ai rilievi della Commissione europea che aveva deferito l’Italia alla Corte di Giustizia europea perché l’applicazione dell’aliquota ridotta del 2 per cento dell’imposta di registro, e le altre agevolazioni, per l’acquisto della prima casa senza alcun vincolo di residenza, concesse ai soli cittadini italiani emigrati (e non a tutti i cittadini europei), contrasta con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che non ammette trattamenti discriminatori basati sulla cittadinanza. Era sembrato quindi che per evitare una sicura condanna (e conseguenti sanzioni) da parte della Corte di Giustizia europea il Governo aveva evidentemente ritenuto utile ed opportuna una nuova formulazione della norma eliminando appunto la parte reputata discriminatoria (che favorisce solo i cittadini italiani), allineandosi così ai trattati UE, perchè mantenere la norma ed estendere quindi le agevolazioni a tutti i cittadini europei sarebbe stato troppo oneroso (attualmente infatti i cittadini di altri Stati membri non hanno diritto alle agevolazioni se non risiedono effettivamente nel comune in cui si trova il bene o se non si trasferiscono entro 18 mesi dall’acquisto). Ora invece nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Governo ha eliminato la nuova norma che avrebbe cancellato le agevolazioni: non ci sono più infatti modifiche alla normativa di riferimento. Non sappiamo perché il Governo abbia fatto marcia indietro all’ultimo momento ma riteniamo che probabilmente è solo questione di tempo (magari il provvedimento verrà ripresentato nella Legge di Bilancio) perché l’Italia deve allinearsi alle indicazioni dell’UE, così come putroppo è accaduto nel caso dell’esenzione IMU per i pensionati italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, agevolazione abolita dalla Legge di Bilancio 2020 (e sostituita successivamente con una norma . di cui siamo stati promotori - che, senza far riferimento alla cittadinanza, concede lo sconto IMU del 50% a tutti i titolari di pensione in regime internazionale con l’Italia e proprietari di un immobile in Italia).