Non è ancora chiaro che fine abbia fatto la norma prima inserita e poi inopinatamente rimossa dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 con la quale si cancellava la legge che prevede un trattamento fiscale agevolato a favore dei soli cittadini iscritti all’Aire (e non quindi degli altri cittadini europei) per l’acquisto di una “prima casa” in Italia.
Sospettavamo che per ragioni inderogabili (e cioè per evitare una condanna da parte della Corte di Giustizia europea per violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione – dopo il deferimento dell’Italia da parte della Commissione europea - che non ammette trattamenti discriminatori basati sulla cittadinanza) la norma sarebbe stata inserita nella Legge di Bilancio 2022, ma così – almeno finora – non è stato. E l’Agenzia delle Entrate – in attesa di un intervento definitivo da parte del legislatore – continua tuttavia a precisare regole e limiti per gli iscritti all’Aire su come ottenere i benefici fiscali previsti e ancora non cancellati. Infatti con la risposta n. 751 pubblicata nei giorni scorsi l’Agenzia chiarisce alcuni dubbi inerenti all’applicazione del regime fiscale di favore per i cittadini italiani residenti all’estero che vogliono acquistare una casa in Italia. Rispondendo ad un interpello di un cittadino italiano residente a Londra intenzionato ad acquistare un immobile in Italia per poi darlo in comodato d’uso alla madre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il cittadino iscritto all’Aire può acquistare l'immobile usufruendo dell'aliquota Iva agevolata anche nell'ipotesi in cui conceda in comodato l'immobile stesso perché la legge stabilisce che l'agevolazione spetti anche nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, a condizione che l'immobile acquistato costituisca la "prima casa" nel territorio italiano e soprattutto senza alcun obbligo di fissare la residenza nel comune di locazione dell’immobile, requisito quest’ultimo previsto invece per i cittadini residenti in Italia. Ricordiamo che gli iscritti all’Aire quando acquistano una “prima casa” in Italia hanno diritto al versamento di un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile acquistato, e delle imposte ipotecaria e catastale snella misura fissa di 50 euro o, quando a vendere l’immobile è un’impresa soggetta a IVA, l’applicazione di un’aliquota del 4 per cento, anziché del 10 per cento, e il versamento di imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per ottenere tale agevolazione è necessario che: a) nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni. Un altro quesito che il cittadino italiano residente a Londra poneva era se l’eventuale plusvalenza derivata dalla rivendita dell’abitazione entro cinque anni, e senza acquisto di altro immobile, avrebbe comportato degli oneri fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono previste imposizioni fiscali sulla plusvalenza se l’immobile per la maggior parte del periodo sia (stato) adibito ad abitazione principale dall’acquirente o dai suoi familiari.