A seguito del recesso dall’Unione europea e dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale il Regno Unito ha stipulato con la stessa Unione un accordo al fine di tutelare la protezione sociale reciproca (diritti previdenziali e assistenziali) dei cittadini delle due parti e dei loro familiari. Si è cercato con l’accordo di tutelare, senza soluzione di continuità,
i diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. L’accordo aveva previsto un periodo di transizione – dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – durante il quale i Regolamenti comunitari hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito. In questa complessa materia, peraltro secondo molti addetti del settore non pubblicizzata e spiegata adeguatamente, l’Inps aveva fornito istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, di legislazione applicabile, di distacchi di lavoratori all’estero, di recuperi di contributi e prestazioni indebite a favore di tutti coloro i quali hanno vissuto, lavorato e versato i contributi nell’Unione europea e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, esauritosi il periodo di transizione, l’Unione europea e il Regno Unito avevano sottoscritto un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), ratificato dall’Unione europea in data 29 aprile 2021. Il TCA aveva stabilito che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o PSSC), costituente parte integrante del medesimo accordo, e delle relative disposizioni di applicazione contenute in un allegato del medesimo Protocollo. Noi avevamo dato subito la notizia e presentato contestualmente una interrogazione parlamentare sollecitando il Ministero del Lavoro e l’Inps ad informare i nostri connazionali che vivono nel Regno Unito o che intendono andare a vivere nel Regno Unito in merito ai loro nuovi diritti e doveri socio-previdenziali. Infatti l’Inps con una circolare emanata lo scorso aprile aveva chiarito i principi generali del nuovo Protocollo sulla sicurezza sociale tra Regno Unito e Italia (Unione Europea) che si applica dal 1° gennaio 2021 in materia di parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, totalizzazione dei periodi di contribuzione e unicità della legislazione applicabile. Le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del nuovo Protocollo sono praticamente le stesse previste dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (ora non più applicabili tra le parti) con alcune eccezioni importanti tra le quali le prestazioni familiari che stranamente non sono più incluse e disciplinate. Giova ora precisare che nei giorni scorsi l’Inps ha emanato una nuova Circolare (la n. 154) con la quale l’Istituto ha inteso chiarire i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali italiane, a sostegno della famiglia e di inclusione sociale (che prevedono il requisito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nei vari accordi. Nella sua importante circolare l’Inps distingue, in merito ai diritti alle prestazioni assistenziali, due categorie di cittadini: quelli i quali erano presenti in Italia al 31 dicembre 2020 e quelli arrivati (o che arriveranno) in Italia successivamente a tale data. La differenza sembra essere fondamentale: infatti i primi, sostiene l’Inps, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea e mantengono quindi i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino domanda per le prestazioni considerate assistenziali (come ad esempio l’assegno sociale o il reddito di cittadinanza, quelle a sostegno della famiglia e per l’inclusione sociale e l’invalidità civile, etc.), si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari che sappiamo essere più complicate. Sembra quindi che la Brexit abbia (inevitabilmente) creato, con riferimento ai cittadini britannici che vengono in Italia, situazioni e trattamenti giuridici diversi (a seconda della data di arrivo in Italia) in materia di diritto di soggiorno e di riflesso di tutela socio-assistenziale. Si prevede un ampio e complesso contenzioso.