Come tutti gli anni anche quest’anno con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio scorso, sono state aggiornate e stabilite le retribuzioni convenzionali dei lavoratori dipendenti italiani inviati all’estero, in via continuativa ed esclusiva,
- e che mantengono la residenza fiscale in Italia - su cui viene applicato il calcolo dei contributi assicurativi obbligatori e delle imposte sul reddito dovuti per il periodo di paga 2022. Come è noto la legge n. 317 del 1988 ha stabilito l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri. Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate, dunque, come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e, dal punto di vista fiscale, dell’imposta sul lavoro dipendente, nei casi in cui il salariato presta la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendente che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Tali lavoratori sono quindi obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale (fatte salve alcune eccezioni): a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternità. La legge stabilisce che i contributi dovuti per i regimi assicurativi sopra elencati sono calcolati su retribuzioni convenzionali e non su quelle effettivamente percepite. Tali retribuzioni, fissate appunto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Quindi a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate allo stesso Decreto e che ne costituiscono parte integrante (in poche parole sia l’Inps che il Fisco, per i versamenti contributivi e per tassare i redditi di questi lavoratori, non vanno a vedere quanto effettivamente corrisposto, ma fanno riferimento ai valori convenzionali stabiliti annualmente). Come detto le disposizioni della legge n. 398/87 si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella invece contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche. Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Riguardo ai risvolti fiscali di questa materia, i chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 207/2000 emessa dall’allora Dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze. La disciplina che fa riferimento ai redditi convenzionalmente calcolati: si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del Tuir; non si applica se il contribuente presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne); si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in un apposito ruolo speciale estero; non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.