*Conseguenze fiscali della mancata iscrizione Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1355 del 18.01.2022) ha ribadito il principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano
(in applicazione del criterio formale di cui all’art.2 del D.P.R. n. 917 del 1986) in ogni caso soggetti residenti nel territorio nazionale e, pertanto, la residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti avvenuta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente di un Comune Italiano. Infatti il citato art. 2 D.P.R. n.917/1986 dice che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. L’ordinanza della Suprema Corte trae origine dal caso di un cittadino italiano, G.E.R.M. (trasferotosi in Brasile nel 2007, ma iscrittosi all’AIRE solo nel 2011), che aveva impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007-2010 ed un atto di contestazione con i quali l’Ufficio, accertando l’esistenza di attivita’ finanziarie non dichiarate presso paesi a fiscalita’ privilegiata, recuperava a tassazione la maggiore imposta Irpef ed irrogava le relative sanzioni di legge. Il ricorso veniva respinto dalla Commissione Provinciale, ma la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in sede di impugnazione, accoglieva in parte l’appello annullando gli accertamenti per gli anni 2008, 2009, 2010, rilevando che il ricorrente aveva dimostrato, superando le contrarie risultanze formali, di essere effettivamente residente in Brasile dal 2007 con conseguente invalidita’ delle contestazioni relative agli anni 2008, 2009 e 2010. Tale sentenza della Commissione Regionale veniva impugnata con ricorso per cassazione dalla Agenzia delle Entrate, che denunciava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del dpr 917/1986 e dell’art. 2700 cc”, sostenendo che la Commissione Regionale avesse errato nel non riconoscere in capo al signor G.E.R.M. la soggettivita’ fiscale italiana fino a tutto l’anno fiscale 2011, anno di iscrizione all’AIRE e contestuale sua cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Torino. La Corte di Cassazione con l’ordinanza in discorso ha ribadito che il signor G.E.R.M., non essendosi iscritto all’AIRE e avendo conservato l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Torino, doveva essere considerato per tutto il periodo dal 2007 al 2011 come soggetto fiscalmente obbligato nei confronti dello Stato Italiano. Infatti la normativa citata prende in considerazione a tale fine l’esistenza anche di uno solo dei tre fattori alternativamente indicati (uno formale e gli altri due sostanziali) e cioe’: 1) la formale iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente; 2)-3) il domicilio o la residenza nello Stato ai sensi del Codice Civile. Il principio secondo il quale le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso rsidenti e pertanto soggetti passivi d’imposta in Italia, con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti l’avvenuta cancellazionedall’anagrafe di un Comune Italiano, non e’ una pronuncia isolata della Suprema Corte, ma un orientamento giurisprudenziale consolidato (vds. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015, 16634//2018). Il principio giuridico enunciato ci sembra chiaro e il ragionanamento che ne sta alla base, stante la legislazione vigente, non e’ passibile di critica alcuna. L’unica osservazione che mi sento di fare e’ questa: mi sembra errato far coincidere il momento della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, con quello in cui cessa l’assoggettabilta’ del soggetto trasferitosi all’estero al Fisco nItaliano; infatti tutti sappiamo come in molti casi inefficienze di alcuni Consolati e caotica gestione dell’e anagrafi di molti comuni soprattutto dell’Italia Meridionale, ritardino la effettiva cancellazione dall’anagrafe anche di piu’ di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’AIRE. Quindi il principio di cui sopra va validamente inteso nel senso che si rimane soggetti al Fisco Italiano fin quando non si sia presentata una –regolare – istanza di iscrizione all’AIRE. Pur con questa precisazione, comunque, mi sembra poter dire che, ancora una volta, va ribadita l’importanza per chi si trasferisce all’estero della iscrizione all’AIRE, iscrizione la cui importanza non e’ da sottovalutare, sotto molteplici aspetti, non ultimo quello fiscale, come il caso del connazionale G.E.R.M. ci insegna.
Aldo Rovito (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
*foto presa da internet