Con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale il Governo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche. L’intento della riforma è quello di garantire, nel rispetto del principio di progressività, la riduzione graduale delle aliquote dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

La riforma ovviamente interessa tutti i contribuenti che pagano le tasse in Italia (anche se risiedono all’estero), siano essi lavoratori (dipendenti e autonomi) o pensionati. In particolare, rispetto alla previgente disciplina: la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25 per cento; la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro; è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro; i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43 per cento. Interessa anche i pensionati residenti all’estero che pagano le tasse in Italia l’aumento della “no tax area”: infatti per i pensionati la detrazione massima sale a 1.955 euro e si applica ai redditi da pensione fino a 8.500 euro. Per effetto di questa modifica, i redditi da pensione fino alla nuova soglia restano esentasse. E’ stato previsto inoltre il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate (ADE) oltre a fornire i chiarimenti necessari in merito alla Riforma della tassazione Irpef (modifiche delle aliquote e degli scaglioni di imposta; rimodulazioni delle detrazioni; nuove detrazioni per i redditi da pensione – anche per i residenti all’estero; nuove detrazioni per i redditi di lavoro autonomo) ha dedicato un capitolo alla introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU) e quindi alle modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia che interessano, come purtroppo abbiamo imparato, anche gli italiani residenti all’estero. L’ADE ribadisce che a partire dal 1° marzo p.v. in conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose. Tuttavia, spiega l’ADE, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le specifiche detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste invece per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Giova sottolineare che anche l’ADE, come d’altronde l’Inps in una sua recente Circolare di cui abbiamo riferito in un nostro comunicato insiema alla collega Angela Schirò, non fa alcun cenno ai diritti dei contribuenti italiani residenti all’estero e alle nefaste conseguenze che l’abrogazione delle detrazioni per figli a carico e dell’ANF (Assegno al nucleo familiare) avrà per i nostri lavoratori e pensionati con figli residenti all’estero. Finora il Governo non ha ancora recepito le nostre richieste volte a non penalizzare i contribuenti residenti all’estero i quali, se non saranno introdotti i correttivi necessari, perderanno detrazioni e ANF (per figli) ma non potranno in compensazione ottenere l’Assegno unico che è subordinato alla residenza in Italia. Ricordiamo comunque che sono in dicussione in queste ore al Senato i nostri emendamenti con i quali chiediamo il mantenimento di detrazioni e ANF a favore dei nostri connazionali. Auspichiamo che Governo e Parlamento si rendano conto dei danni economici causati ai nostri connazionali residenti all’estero dalla legge sull’Assegno unico e trovino al più presto le adeguate soluzioni al problema.