Tempi duri per chi detiene attività finanziarie all’estero non dichiarate. Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 40601 dell’ 08.02.2022) e una recente sentenza della Corte di Cassazione contribuiranno, probabilmente, a far emergere i conti all’estero dei residenti fiscali in Italia.
La Cassazione ha stabilito (ribadito) che “l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non può essere qualificata come “meramente formale”, in quanto l’obbligo dichiarativo risponde alla finalità di assicurare il monitoraggio dei beni detenuti all’estero, quali manifestazioni del principio costituzionale di capacità contributiva” (anche se il contribuente omette o si dimentica in buona fede, ha precisato la Corte Suprema). In altre parole sono obbligati al monitoraggio fiscale i soggetti, residenti in Italia, che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (incluse le persone fisiche). Devono essere insomma dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi tutti gli investimenti di natura patrimoniale detenuti all’estero, produttivi di redditi imponibili in Italia, nonché le attività di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. L’Agenzia delle Entrate invece ha cominciato ad inviare le comunicazioni di “compliance” volte al corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte dei contribuenti italiani per le attività finanziarie detenute all'estero nel periodo d’imposta 2018 e anni successivi. Nel Provvedimento, è spiegato che, al fine di incentivare il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero e di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle Entrate individuerà i contribuenti che presentano delle possibili anomalie nelle dichiarazioni. Ma come farà l’Agenzia a verificare le anomalie? La platea dei contribuenti interessati è stata individuata incrociando i dati ricevuti dall’Agenzia delle entrate da parte delle Amministrazioni fiscali estere aderenti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, secondo il Common Reporting Standard (CRS), la cui base giuridica a livello europeo è costituita dalla Direttiva 2014/107/UE, ed è lo strumento in base al quale dal 2016 gli Stati aderenti si scambiano in modalità automatica le informazioni sui conti finanziari detenuti da soggetti residenti negli altri Stati al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale internazionale. I contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno le comunicazioni in questione potranno regolarizzare la loro posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi ed alle sanzioni (queste ultime possono essere determinate in misura ridotta a seguito dell’applicazione del ravvedimento operoso). Ovviamente nell’ipotesi in cui il contribuente ritenga di essere in regola con gli adempimenti dichiarativi o ravvisi inesattezze nella comunicazione potrà fornire chiarimenti e idonea documentazione alle autorità competenti.