ROMA - Bisogna ricontrollare i 104 voti non assegnati alla lista “Il ponte”. È quanto stabilisce l’ordinanza emessa ieri, 22 giugno, dal Tar del Lazio in merito al ricorso proposto da Alessio Tacconi, Vincenzo Maurello, Rosanna Chirichella, Leonardo Canonico, consiglieri del Comites di Zurigo della lista “Il Ponte” che chiedono l’annullamento dei risultati delle elezioni del 3 dicembre scorso.
Sul piatto della bilancia 104 voti non attribuiti alla lista in questione. Nel ricorso, come riassume l’ordinanza, si contestano i verbali delle operazioni elettorali del seggio n. 1 ZH del 4 dicembre 2021 da cui emerge che 104 voti di preferenza espressi per la lista il Ponte sono stati dichiarati invalidi. Da qui, anche per un meccanismo dei cosiddetti “resti” la lista sarebbe stata penalizzata nel risultato finale, dunque nella composizione del Comites e nella distribuzione delle cariche. L’ordinanza ora dispone il riconteggio, rilevando, tra l’altro, che “il comitato elettorale circoscrizionale, pure a fronte dell’opposizione del Presidente e di un altro componente, non ha proceduto al riesame dei 104 voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal seggio elettorale alla lista “Il Ponte”, provvedendo alla proclamazione degli eletti, e ciò – a giudizio del Collegio – proprio in violazione del predetto art. 20 della legge 286/2003”. Articolo che recita, al comma 4, “il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi”. Il Tar, dunque, ritiene “necessario disporre una verificazione a cura del Direttore Centrale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Direzione centrale per i Servizi Consolari e Visti, Servizi agli Italiani all’estero”. La verifica avrà come obiettivo “esaminare le n. 104 schede riportanti i voti alla lista “Il Ponte” onde accertare la validità delle stesse; procedere al conseguente riconteggio dei voti assegnati a tutte le liste partecipanti e di procedere, in base all’esito di tale operazione, all’attribuzione dei seggi alle stesse liste”. La verifica, si legge ancora nell’ordinanza, “potrà essere delegata dal Direttore centrale per i servizi consolari ad un funzionario di adeguata competenza, il quale procederà ad elaborare una relazione descrittiva delle operazioni compiute e degli esiti; le operazioni di verifica dovranno essere svolte alla presenza dei difensori delle parti in causa che vorranno intervenire, previa comunicazione a cura del funzionario verificatore del giorno, del luogo e dell’ora; la relazione, corredata dalle osservazioni e dalle opposizioni che i difensori delle parti riterranno di esprimere (e che il funzionario verificatore avrà cura di riportare), dovrà essere trasmessa alla segreteria della Sezione entro il 20 settembre 2022, per essere depositata agli atti di causa, a tal fine fissandosi, sin d’ora, l’udienza pubblica del 25 ottobre 2022 per la definizione nel merito del giudizio; la corresponsione del compenso al verificatore sarà disposta con la sentenza che definirà il giudizio nel merito”. Valutati gli interessi coinvolti, il Tar ha anche deciso di “non sospendere l’efficacia degli atti impugnati nelle more dell’espletamento della disposta verificazione”. L’udienza pubblica è stata convocata il 25 ottobre 2022. (23/06/2022 aise)