Con la recente pubblicazione (19 agosto 2022) in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 73 del 21 giugno 2022, coordinato con la legge di conversione n.122 del 4 agosto 2022 recante Misure urgenti in materia di semplificazioni ffiscali, è entrata ufficialmente in vigore la norma che disciplina ex-novo gli assegni familiari (assegni per situazione di famiglia)

a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. E’ il risultato positivo (ancorchè appannaggio di una limitata e specifica categoria di lavoratori) di una lunga e difficile battaglia che il Partito democratico ha affrontato in Parlamento con grande impegno al fine di ripristinare i diritti fiscali e previdenziali degli italiani residenti all’estero che erano stati abrogati con l’introduzione dell’Assegno unico universale. La battaglia dovrà continuare nella prossima legislatura perché la stragrande maggioranza degli italiani residenti all’estero è stata privata ingiustamente e improvvisamente di importanti prestazioni – come le detrazioni e gli assegni familiari per figli a carico – che costituivano un reddito essenziale e spesso vitale. Per quanto riguarda ora i diritti dei contrattisti giova specificare che con la nuova norma e a decorrere dal 1° marzo 2022 spetta per il coniuge a carico un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita con specifici criteri; l’importo dell’assegno non può essere inferiore a 960 euro né superiore a 2.100 euro annui.. Sempre a decorrere dal 1° marzo 2022 spetta per ciascun figlio a carico un assegno pari all’8 per cento della stessa retribuzione annua non inferiore a 960 euro né superiore a 2,100 euro annui. Giova ricordare che per figli si intendono: a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; b) i figli fino al compimento di 18 anni di età; c) i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni: 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 2) svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore ad un certo importo; 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego del luogo di residenza; 4) svolgono il servizio civile universale in Italia; d) i figli con disabilità, senza limiti di età. Vale la pena precisare che in alternativa ai nuovi assegni per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L’assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l’assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l’opzione di cui al primo periodo non è consentita. La nuova normativa specifica anche i casi in cui i nuovi assegni non sono cumulabili con prestazioni analoghe. Gli oneri derivanti dalla nuova normativa sono valutati in euro 2,6 milioni per l’anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall’anno 2023. E’ auspicabile ora che i parlamentari che saranno eletti nella prossima legislatura nella Circoscrizione estero continuino con lo stesso nostro impegno, e magari con maggior fortuna, la lotta per sensibilizzare Governo e Parlamento sulle gravi conseguenze per i diritti dei nostri connazionali residenti all’estero che l’introduzione dell’Assegno unico universsale ha provocato (a causa della sua inesportabilità e dell’abrogazione delle prestazioni familiari per figli a carico) e che contribuiscano a trovare una soluzione legislativa al fine di ripristinare o comunque surrogare quelle prestazioni di cui gli italiani all’estero sono stati ingiustamente privati.