Se c’è una tassa ingiusta, ma anche illecita secondo me, che devono pagare gli italiani residenti all’estero proprietari di una casa in Italia, questa è la Tari, la tassa sui rifiuti. Siamo tuttavia riusciti (noi parlamentari eletti all’estero) con le nostre difficili battaglie in Parlamento a farla ridurre di due terzi sugli immobili dei residenti all’estero

i quali siano titolari di una pensione in convenzione internazionale con l’Italia. Personalmente credo che la Tari vada invece abolita o ridotta sostanzialmente per tutti i nostri connazionali (non solo per i pensionati) che hanno una casa di proprietà in Italia. È l’orientamento questo di numerose commissioni tributarie regionali italiane che hanno spesso rappresentato, nelle loro sentenze, una Tari a misura di non residente. Per ultima proprio la Commissione tributaria della Toscana che nella recente sentenza n. 26/2022 ha praticamente stabilito che i regolamenti comunali che disciplinano la Tari devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione dei rifiuti. In particolare, la sentenza si esprime ponendo un limite al metodo presuntivo ai fini del calcolo della tassa “laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”. La sentenza fa riferimento alle località dove i non residenti sono assenti per la maggior parte dell’anno e recita che “abitando i residenti con continuità nel territorio comunale la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari”. In pratica la Commissione ha affermato che è illegittimo il regolamento comunale che non rispetti il principio di proporzionalità perché la tassa non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti. In passato, anche il Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza 4223/2017, aveva sostenuto che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe, porta a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti “più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune”. Posto che sarà difficile che i comuni autonomamente si conformino alla giurisprudenza, è’ auspicabile che nella prossima legislatura venga predisposta una normativa di carattere e valenza nazionale che traduca in legge i principi di proporzionalità del pagamento della Tari affermati dalle numerose sentenze dei tribunali.