di Anna Maria De Luca - L‘insegnamento multidisciplinare dell’emigrazione nelle scuole, l’apprendimento dei diversi aspetti della storia dell’emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell’età contemporanea:
è questo l’oggetto della proposta di legge scritta e avanzata dall’on. Fabio Porta (PD).Tuttoscuola lo ha incontrato per farsi spiegare di cosa si tratta.
On. Porta, può spiegare ai nostri lettori la sua proposta di legge?
“E’ una proposta di legge che intende fare del patrimonio storico, culturale ed etico dell’emigrazione italiana la base di un progetto formativo da consegnare agli operatori delle scuole di ogni ordine e grado, affinché esso possa integrare utilmente il percorso di crescita culturale tracciato per milioni di ragazzi che, altrimenti, rischierebbero di non conoscere una delle esperienze più importanti e significative che il popolo italiano ha vissuto nel suo cammino verso la contemporaneità. Il riferimento alla vicenda emigratoria del nostro Paese, inoltre, rappresenta un corretto presupposto per sviluppare un percorso di formazione interculturale quanto mai necessario per l’ormai massiccia presenza – circa 800.000 – di ragazzi di origine straniera nelle nostre scuole”.
Possiamo commentarla con lei articolo per articolo?
“All’articolo 1 della proposta di legge si prevede che il Ministero dell’istruzione assuma l’emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale, previsto tra le misure volte all’innovazione dall’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il Ministero trasmette agli istituti scolastici di ogni ordine e grado le linee generali del progetto, in modo da garantirne la flessibilità in relazione alle specificità territoriali e alla creatività degli studenti affinché esso sia considerato all’atto della programmazione dell’offerta formativa definita per ciascun anno scolastico. Lo stesso Ministero, poi, è chiamato a verificare gli esiti del progetto con cadenza biennale alla luce delle risultanze, valutate in termini di prodotti e di processi, con particolare attenzione alla rilevazione di « buone pratiche » trasferibili”.
A partire da quando e in che modo si può integrare tutto ciò nelle scuole??
“All’articolo 2 si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, il progetto sia inserito nell’ordinaria programmazione formativa, con le modalità previste dalla legislazione vigente e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Nello stesso articolo si sottolineano la valenza interculturale del progetto, la sua idoneità a una declinazione multidisciplinare e la possibilità di una larga applicazione delle metodologie laboratoriali. Si sottolinea, altresì, l’opportunità che il progetto, quale fattore di ampliamento dell’offerta formativa, sia preferibilmente incluso nelle attività curricolari. L’articolo 3 si propone di favorire l’integrazione tra le aree disciplinari e la costruzione di reti anche extraregionali tra i diversi istituti scolastici nella prefigurazione e nella realizzazione del progetto”.
Chi altri è coinvolto in questa operazione culturale, oltre alle scuole?
“Voglio sottolineare l’esigenza di uno stretto raccordo con le iniziative degli enti e delle altre istituzioni locali impegnati nel campo delle migrazioni: nella proposta di legge si formula l’indicazione di un’auspicabile collaborazione con le realtà associative che fanno riferimento, in Italia e all’estero, al territorio nel quale gli istituti scolastici sono collocati. Si auspica, inoltre, il coinvolgimento diretto delle famiglie degli studenti con l’intento di determinare un più immediato e corretto recupero della memoria e delle problematiche degli eventi migratori e di promuovere un legame più efficace con i territori interessati. L’evocazione dell’emigrazione in ambito familiare, inoltre, potrà favorire la considerazione in chiave più oggettiva dei fenomeni dell’immigrazione che in questi ultimi anni si sono sviluppati nel Paese”.
Avete pensato anche ad un modo per invogliare le scuole a concretizzare questa idea?
“Si, con l’articolo 4, allo scopo di incentivare la partecipazione degli istituti scolastici alla realizzazione del progetto e l’impegno a conseguire risultati efficaci e qualificati nell’attività di ricerca e di formazione, si prevede l’istituzione del premio nazionale « Migranti come noi », riservato a classi e a istituti scolastici che si siano particolarmente distinti in tali attività. Alla valutazione dei concorrenti al premio contribuiscono riconosciuti studiosi ed esperti impegnati nelle tematiche delle migrazioni nonché esperti ed operatori del settore dell’informazione. All’articolo 5 si prevede che la realizzazione del progetto avvenga, oltre che attraverso l’ottimizzazione delle risorse esistenti, attingendo al Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) e al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440”.
A questo punto, le auguriamo di farcela…
“Auspico che su questa proposta di legge, che tiene conto delle sollecitazioni provenienti da comunità di origine italiana, da soggetti associativi operanti in questo settore in Italia e all’estero e da enti regionali e locali, si raccolga in modo trasversale il più ampio consenso dei colleghi parlamentari e la disponibilità del Governo, in modo da fare della vicenda dell’emigrazione italiana, passata e attuale, un fermento attivo della formazione in senso interculturale dei nostri giovani e un impulso per una più piena comprensione della contemporaneità”.
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Il testo della PROPOSTA DI LEGGE:
Art. 1. (Progetto nazionale sull’emigrazione italiana)
1. Per sostenere e per diffondere la conoscenza della diaspora degli italiani nel mondo nel quadro delle migrazioni contemporanee, il Ministero dell’istruzione assume l’emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale di ricerca e di approfondimento nell’ambito dell’ordinaria programmazione scolastica, di seguito denominato « progetto nazionale », ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Il progetto nazionale è inserito in un quadro di formazione interculturale e ha carattere multidisciplinare. Il Ministero dell’istruzione cura il coordinamento del progetto nazionale con gli altri progetti già adottati dallo stesso Ministro e, in particolare, con il progetto in materia di educazione interculturale, dei quali rappresenta un’opportuna integrazione, e formula con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione e alle specifiche aree disciplinari gli indirizzi generali del progetto nazionale in modo da garantirne un’applicazione flessibile in relazione alle specificità territoriali e alla creatività degli studenti.
3. Il Ministero dell’istruzione attiva le opportune iniziative per promuovere e per fare conoscere il progetto nazionale, nonché per sensibilizzare e per formare il personale docente del primo e del secondo ciclo di istruzione ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie. Lo stesso Ministero adotta misure per la verifica, con cadenza biennale, dei risultati raggiunti dal programma nazionale, valutati in termini di prodotti e di processi, prestando particolare attenzione alla rilevazione delle pratiche educative trasferibili. Il medesimo Ministero provvede, inoltre, a segnalare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità degli interventi adottati e per l’efficacia dell’azione formativa realizzata.
Art. 2. (Contenuti e metodologie del progetto nazionale)
1. Gli indirizzi generali di cui al comma 2 dell’articolo 1 prevedono l’apprendimento dei diversi aspetti della storia dell’emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell’età contemporanea. Tale apprendimento è basato su una comparazione tra le diverse esperienze e culture di cui i migranti sono portatori e, in particolare, sull’impegno a confrontare il patrimonio umano e storico dell’emigrazione italiana con le situazioni che si evidenziano a seguito dell’insediamento dei migranti dentro i confini nazionali.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all’atto della definizione dei piani dell’offerta formativa, previsti dall’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, stabiliscono le modalità di realizzazione degli indirizzi generali relativi al progetto nazionale formulati dal Ministero dell’istruzione, tenendo conto dei contesti sociali e territoriali in cui essi operano.
3. I piani dell’offerta formativa di ogni istituto scolastico di cui al comma 2 possono prevedere che l’insegnamento della storia e delle espressioni culturali e artistiche dell’emigrazione italiana sia inserito nell’ambito delle attività curricolari. Essi, inoltre, favoriscono il ricorso ad attività e a metodologie laboratoriali e interdisciplinari.
Art. 3. (Attuazione del progetto nazionale)
1. Nell’attuazione del progetto nazionale sono favorite l’integrazione tra le diverse aree disciplinari di uno stesso istituto scolastico e la costruzione di reti anche extraregionali tra gli istituti scolastici.
2. Nella fase di realizzazione del progetto nazionale è promosso il coinvolgimento diretto delle famiglie degli studenti, volto a determinare un più immediato e corretto recupero della memoria degli eventi legati all’emigrazione e a promuovere un legame più efficace con i territori interessati.
3. In sede di definizione della programmazione dell’offerta formativa, i dirigenti scolastici stabiliscono gli opportuni contatti con gli enti locali, in particolare nelle aree di più consolidata tradizione emigratoria e di arrivo di migranti, e con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate alle tematiche affrontate, con particolare riguardo alla partecipazione delle associazioni che, in Italia e all’estero, fanno riferimento al territorio in cui gli istituti scolastici sono insediati.
4. I dirigenti scolastici provvedono, altresì, a instaurare rapporti con istituti scolastici inseriti in ordinamenti formativi di Paesi esteri dove è più intensa la concentrazione di immigrati italiani e di persone di origine italiana. Tali relazioni sono finalizzate al coinvolgimento di classi e di gruppi di lavoro dei citati istituti nell’intero progetto nazionale o in alcuni suoi aspetti specifici. Sono favoriti, in particolare, i contatti diretti tra gli alunni tramite visite scolastiche e soggiorni di studio.
Art. 4. (Premio nazionale « Migranti come noi »)
1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito il premio nazionale «Migranti come noi». Il premio nazionale è assegnato annualmente a classi e a istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per l’originalità e per il rigore della ricerca nonché per l’efficacia del percorso formativo sulle tematiche delle migrazioni.
2. Il Ministro dell’istruzione, con proprio decreto, emana annualmente il bando di concorso per l’assegnazione del premio nazionale di cui al comma 1 e provvede a nominare una commissione di esame composta da nove membri, scelti tra studiosi ed esperti impegnati nelle tematiche delle migrazioni, nonché tra esperti ed operatori del settore dell’informazione.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro dell’istruzione, con proprio decreto, determina annualmente le quote del Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) e del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.
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