Come avevo previsto e ammonito, la Commissione europea – dopo aver iniziato nel mese di febbraio scorso una procedura di infrazione contro l’Italia in tema di Assegno unico universale (INFR2022/4024) censurando per discriminazione i requisiti di residenza richiesti dalle norme istitutive del beneficio e alla quale il Governo non aveva risposto adeguatamente
- ha inviato in questi giorni al Governo italiano una lettera con “parere motivato” che contesta all’assegno unico e universale per i figli a carico introdotto a marzo 2022 il mancato rispetto delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta infatti qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni di sicurezza sociale come gli assegni familiari. Si ricorderà che in una mia interrogazione parlamentare avevo appunto segnalato al Governo che il diritto all’Assegno Unico era stato vincolato alla residenza in Italia e quindi l’abrogazione per tutti dal 28 febbraio 2022 delle prestazioni familiari (assegni e detrazioni sostituite appunto dall’Assegno unico) aveva penalizzato esclusivamente migliaia di contribuenti italiani residenti all’estero, pensionati e soprattutto lavoratori (i cosiddetti “non residenti Schumacher” che producono reddito in Italia per almeno il 75% del loro reddito complessivo) e tutti i residenti in Italia con figli a carico residenti all’estero. Ora l’invio del “parere motivato” comporta un ulteriore avanzamento della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia con il rischio che il nostro Paese, se non si dovesse adeguare ai rilievi della Commissione UE entro due mesi, ne debba rispondere davanti alla Corte di Giustizia europea. Come è noto le condizioni di accesso al beneficio sono subordinate al possesso di specifici requisiti di cittadinanza , residenza e soggiorno al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio: tra queste, essere residente e domiciliato in Italia ed essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni. Il contenzioso che ora si è innescato potrebbe quindi riaprire il tema degli assegni e le detrazioni familiari per figli a carico per i residenti all’estero (attualmente eliminati) e per figli residenti all’estero dei lavoratori residenti in Italia (ora negati perché i figli, in base alla norma, devono far parte del nucleo familiare ISEE e cioè conviventi). Giova ricordare che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, a seguito di un contenzioso avviato dall’ Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, aveva dichiarato discriminatoria l’esclusione dei cittadini residenti in Italia – anche stranieri - dal diritto al contributo per i figli residenti all’estero. Dal 1° marzo 2022, infatti, questi cittadini non ricevono più alcun beneficio per i figli residenti all’estero (per i quali invece, precedentemente, percepivano gli assegni e le detrazioni per i figli a carico). Inoltre, basandosi sull’Isee, l’Assegno unico richiede il requisito della convivenza. Tale previsione esclude così gli stranieri che frequentemente mantengono figli residenti all’estero, fenomeno che - tra l’altro - si materializza spesso tra i frontalieri. Nella mia interrogazione, che si rileva sempre più centrata, avevo pertanto chiesto al Governo se non ritenesse necessario ripristinare le detrazioni familiari e l’ANF per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni a favore dei contribuenti italiani “non residenti Schumacker” o prevedere in alternativa che l’AUU fosse concesso a tali contribuenti che non sono tuttavia percettori di analoghe prestazioni all’estero e se non ritenesse infine legittimo e opportuno concedere le prestazioni familiari per figli a carico (ora negate) ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all’estero. Auspichiamo che a fronte di queste procedure di infrazione europee il Governo italiano ripristini almeno gli assegni e le detrazioni familiari per gli italiani all’estero che prima ne avevano diritto ma che dal 2022 ne sono stati privati.
DI SEGUITO IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00742
Firmatari Primo firmatario: PORTA FABIO Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - I
ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 21/04/2023
Commissione assegnataria Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari Ministero destinatario:
• MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
• MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/04/2023
Stato iter: IN CORSO
Fasi iter: MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/04/2023
Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00742 presentato da PORTA Fabio testo di Mercoledì 26 aprile 2023, seduta n. 92
PORTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: a partire dal 1° marzo 2022 l'Anf e le detrazioni per figli agarico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'Auu (assegno unico universale); il diritto all'Auu è vincolato alla residenza in Italia e quindi l'abrogazione dal 28 febbraio 2022 delle prestazioni familiari (assegni e detrazioni) ha penalizzato esclusivamente i contribuenti italiani residenti all'estero, pensionati e soprattutto lavoratori (i cosiddetti «non residenti Schumacher» che producono reddito in Italia per almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo); la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte dichiarato che le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; con riferimento ai contribuenti residenti in Italia i quali hanno a proprio carico familiari residenti all'estero e ai quali sono negati l'Assegno unico, le detrazioni e gli assegni familiari per i familiari residenti all'estero, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che (l'ultima sentenza in materia è quella riferita alla causa n. 328 del 2020 del 16 giugno 2022) una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro; nelle circolari n. 23 e n. 34 del 2022, l'Inps ha sostenuto che i riflessi della normativa comunitaria e bilaterale di sicurezza sociale sulla prestazione dell'Assegno unico sono oggetto di un approfondimento specifico e che verranno fornite successive istruzioni; la UE ha aperto due procedure di infrazione contro l'Italia in tema di reddito di cittadinanza e di Assegno unico universale, (INFR2022/4024) e (INFR2022/4113), censurando per discriminazione i requisiti di residenza richiesti dalle norme istitutive dei due benefici –: se non si ritenga necessario adottare le iniziative di competenza volte a ripristinare le detrazioni familiari e l'Anf per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni a favore dei contribuenti italiani «non residenti Schumacker» o prevedere in alternativa che l'Auu sia concesso a tali contribuenti che non sono tuttavia percettori di analoghe prestazioni all'estero; se, in conformità con quanto disposto da regolamenti e direttive comunitari e da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla luce delle procedure di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione europea, non ritenga che il reddito di cittadinanza debba essere concesso anche ai cittadini italiani che rientrano in Italia a prescindere dai requisiti di residenza e se non si ritenga, infine, opportuno, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea summenzionata, adottare iniziative di competenza volte a riconoscere le suddette detrazioni ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all'estero. (5-00742)