L'On. Toni Ricciardi ha presentato, il 31/Gennaio 2024, come primo firmatario, un' interrogazione - a risposta in Commissione - al Ministro dell'Economia e Finanze, Giorgetti. L'interrogazione, annunciata nella seduta del 5 febbraio 2024, riguarda la disparita' di trattamento dal 14 giugno 2023 degli italiani emigrati all'estero in materia di imposta di registra per la Ia casa in Italia. Di seguito il Testo:

"con la procedura di infrazione europea n. 2014/4075 la Commissione europea ha sollevato dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-bis), comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento, analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza, se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero, ravvisando, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 Tfue); il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», all'articolo 2, modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abi-tazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero; in particolare, dal 14 giugno 2023, nei casi in cui l'acquirente dell'abitazione si sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, l'agevolazione «prima casa» spetta qualora l'immobile acquistato sia ubicato nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento; la modifica in esame, rispondendo ai rilievi della Commissione, sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza; la citata modifica tuttavia, sembra, escludere la casistica legata ai soggetti emigrati all'estero per altre ragioni, diverse da quelle di lavoro; questa norma penalizza i connazionali residenti all'estero che vogliono investire in Italia, acquistando la loro unica abitazione e i residenti all'estero che ricevono per successione mortis causa dai genitori, la loro unica e sola abitazione che avranno in Italia, per quando vorranno tornare nel loro Paese di provenienza; al fine di tutelare queste situazioni di disparità è necessario prevedere che l'agevolazione sull'imposta di registro si applichi almeno ai figli che ereditano dai genitori una casa in Italia e che per essi costituisce unica e sola abitazione sul territorio nazionale –: se il Governo sia al corrente della disparità di trattamento che si è venuta a creare, dal 14 giugno 2023, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 69 del 2023, che ha escluso dai benefici legati all'imposta di registro per l'acquisto della prima casa i soggetti emigrati all'estero per ragioni diverse da quelle di lavoro e come intenda salvaguardare i citati soggetti penalizzati, con particolare riguardo ai figli che ereditano dai genitori una casa in Italia, che per essi costituisce unica e sola abitazione sul territorio nazionale". (Atto Camera 5-01960). (06/02/2024-ITL/ITNET)